Art. 5 
 
                  Assetto del territorio e edilizia 
 
  1. Gli incentivi attraverso i quali la Regione attua le  azioni  in
materia  di  politiche  abitative  sono  cumulabili   con   eventuali
garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali  o  statali,
ottenute dai privati cittadini  beneficiari  finali  nell'accesso  al
credito finalizzato alla realizzazione delle iniziative oggetto degli
incentivi medesimi. 
  2. Al fine di salvaguardare  il  patrimonio  storico-architettonico
catalogato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977,
n. 30 (Nuove procedure per il recupero  statico  e  funzionale  degli
edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme  integrative
della legge  regionale  7  giugno  1976,  n.  17),  l'amministrazione
regionale sostiene le azioni dei comuni  volte  all'acquisto  e  alla
ristrutturazione funzionale di immobili da desinare a sezione museale
e centro di formazione. 
  3. In deroga a quanto disposto dall'art. 4,  comma  56-bis-2  della
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria  2000),  le
domande presentate nell'anno 2017 e non finanziate  per  mancanza  di
risorse conservano validita' fino al 31 dicembre  2018,  al  fine  di
consentire il finanziamento degli interventi gia'  individuati  dalla
giunta regionale ai sensi del medesimo  art.  4,  comma  56,  cui  e'
assicurata priorita' rispetto a eventuali  nuove  domande  presentate
dagli enti locali. 
  4. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n.  1  (Riforma  organica
delle politiche abitative e riordino delle ATER), sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 5 dell'art. 51 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Le imprese di qualsiasi natura giuridica, non  in  possesso
dei requisiti previsti dall'art. 27, possono produrre al comune entro
il 30 giugno 2018  apposita  istanza  ai  fini  del  convenzionamento
previsto dall'art. 17 per il completamento dei lavori di  costruzione
o recupero, gia' iniziati  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  di  immobili  da  destinare  alla  vendita  e  alla
locazione  con  patto  di  futura  vendita  purche'  i  lavori  siano
realizzati da una impresa di costruzione avente i requisiti  indicati
dal medesimo art. 27. Tali iniziative  possono  essere  ammesse  agli
incentivi secondo la disciplina prevista  dal  regolamento  attuativo
riferito all'azione di cui all'art. 17.»; 
    b) al comma 1 dell'art. 53 dopo le parole «i limiti ISE/ISEE e di
reddito» sono inserite le seguenti: «, nonche' i punteggi relativi ai
criteri di selezione per la formazione delle graduatorie,». 
  5. Ai fini del rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  12,  comma
1-sexies, lettera a)  della  legge  regionale  7  marzo  2003,  n.  6
(Riordino  degli  interventi  regionali  in   materia   di   edilizia
residenziale pubblica), tra i «redditi assimilati» si intendono anche
il reddito d'impresa e il reddito di  partecipazione  agli  utili  di
societa' di  persone  qualora  tali  redditi  siano  realizzati,  con
apporto  del  proprio  lavoro,  dall'imprenditore  individuale,   dal
collaboratore di  impresa  familiare  o  dal  socio  di  societa'  di
persone. 
  6. Alla lettera  d)  del  comma  3  dell'art.  39-bis  della  legge
regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice  regionale  dell'edilizia),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole «fisica  o  funzionale,»  la  parola  «non»  e'
soppressa; 
    b) dopo le  parole  «salvo  diversa  previsione  degli  strumenti
urbanistici comunali» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del  comma
4». 
  7. In via di interpretazione autentica di quanto disposto dall'art.
5, comma 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n.  31  (Assestamento
del bilancio per gli anni  2017-2019),  inerente  gli  interventi  di
riqualificazione  del  sistema  infrastrutturale  e  misure  per   il
rilancio e lo sviluppo del distretto della sedia,  nella  nozione  di
interventi di demolizione ed eventuale bonifica, con riferimento alla
copertura dei fabbricati produttivi individuati al medesimo comma, si
comprendono  anche  le  opere  di  eventuale  ripristino  connesse  e
conseguenti. 
  8. Alla legge regionale 16  ottobre  2015,  n.  24  (Norme  per  la
sicurezza dei lavori in quota  e  per  la  prevenzione  di  infortuni
conseguenti al  rischio  di  cadute  dall'alto),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 3  le  parole  «dall'art.  16,  comma  1,
lettere  a-bis),  m)  e  m-bis)»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«dall'art. 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'art. 16-bis, comma 1,
lettera a)»; 
    b) al comma 2 dell'art.  3  la  cifra  «2»  e'  sostituita  dalla
seguente: «3» e dopo le parole «piano sottostante» sono  aggiunte  le
seguenti: «e gli interventi su coperture piane o  a  falda  inclinata
portanti gia' dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi»; 
    c) al comma 2 dell'art. 5  le  parole  «dall'art.  16,  comma  1,
lettere  a-bis),  m)  e  m-bis)»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«dall'art. 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'art. 16-bis, comma 1,
lettera a)»; 
    d) al comma 3 dell'art.  7  le  parole  «all'art.  16,  comma  1,
lettere  a-bis),  m)  e  m-bis)»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«all'art. 16, comma 1, lettere q) e s), e all'art. 16-bis,  comma  1,
lettera a)».