Art. 6 Beni e attivita' culturali, sport e tempo libero 1. All'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 30 le parole «2017, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e della rendicontazione delle spese sostenute compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilita' e di crescita.» sono sostituite dalle seguenti: «2018, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e, in deroga all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso, una rendicontazione semplificata consistente in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti che l'attivita' e' stata realizzata e le spese sostenute nel rispetto delle disposizioni normative e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.»; b) al comma 32 dopo le parole «a norma di legge» sono inserite le seguenti: «se di importo superiore a 2.000 euro mentre, in deroga all'art. 56 della legge regionale n. 7/2000, per quelli di importo inferiore vi e' la rinuncia ai diritti di credito in considerazione del tempo trascorso e dei costi connessi con l'eventuale recupero». 2. Le commissioni valutative operanti nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarieta' possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 3. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per l'organizzazione di attivita' culturali collegate all'assegnazione del titolo «Tolmezzo citta' alpina 2017», approvato con deliberazione della giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1333, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018. 4. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), le parole «non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura». 5. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 2 dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) dalla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);»; b) al comma 1 dell'art. 30 le parole «non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura». 6. All'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo la parola «finanziando» sono inserite le seguenti: «, con le risorse del Programma annuale dell'immigrazione di cui all'art. 7,»; 2) dopo le parole «dagli enti locali» sono inserite le seguenti: «in forma singola o associata»; 3) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma la Regione e' autorizzata a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei comuni per l'accoglienza e l'ospitalita' di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture.»; b) al comma 3 le parole «ai commi 1 e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma» e dopo la parola «europea» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di quanto disposto dall'art. 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati)». 7. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), le parole: «di interesse regionale che viene annualmente aggiornato» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuti di interesse regionale». 8. Con riferimento alle domande di contributo presentate per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale n. 10/2006, dagli ecomusei riconosciuti di interesse regionale, sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento e allo sviluppo delle relative attivita' ecomuseali, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda. 9. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del «Regolamento concernente le caratteristiche e le modalita' di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalita' per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres., gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'art. 3 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2018 nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2018. 10. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attivita' allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda medesima. 11. La disciplina transitoria prevista dall'art. 27 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarieta'), si applica anche per l'annualita' 2018.