Art. 6 
 
          Beni e attivita' culturali, sport e tempo libero 
 
  1. All'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27  (Legge
finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 30 le  parole  «2017,  la  domanda  di  conferma  del
contributo e di erogazione dell'eventuale  saldo,  corredata  di  una
relazione illustrativa dell'attivita' svolta e della  rendicontazione
delle spese sostenute compatibilmente con  i  vincoli  derivanti  dal
patto di stabilita' e di crescita.» sono sostituite  dalle  seguenti:
«2018,  la  domanda  di  conferma  del  contributo  e  di  erogazione
dell'eventuale  saldo,  corredata  di  una   relazione   illustrativa
dell'attivita' svolta e, in deroga all'art. 43 della legge  regionale
n. 7/2000, in considerazione del notevole lasso di tempo  intercorso,
una rendicontazione semplificata  consistente  in  una  dichiarazione
firmata dal legale rappresentante in cui si attesti  che  l'attivita'
e'  stata  realizzata  e  le  spese  sostenute  nel  rispetto   delle
disposizioni normative e delle  condizioni  eventualmente  poste  nel
decreto di concessione.»; 
    b) al comma 32 dopo le parole «a norma di legge» sono inserite le
seguenti: «se di importo superiore a 2.000  euro  mentre,  in  deroga
all'art. 56 della legge regionale n. 7/2000, per  quelli  di  importo
inferiore vi e' la rinuncia ai diritti di credito  in  considerazione
del tempo trascorso e dei costi connessi con l'eventuale recupero». 
  2. Le commissioni valutative operanti nei  settori  della  cultura,
dei beni culturali, dello sport e della solidarieta' possono lavorare
a  distanza  con   procedure   telematiche   che   salvaguardino   la
riservatezza delle comunicazioni. 
  3.  Le  spese  sostenute  con  i  contributi  concessi   a   valere
sull'avviso pubblico  per  l'organizzazione  di  attivita'  culturali
collegate all'assegnazione del titolo «Tolmezzo citta' alpina  2017»,
approvato con deliberazione della giunta regionale 17 luglio 2017, n.
1333, possono essere rendicontate fino al termine perentorio  del  30
settembre 2018. 
  4. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 16 novembre  2007,
n. 26 (Norme regionali per  la  tutela  della  minoranza  linguistica
slovena), le parole «non oltre sei mesi prima  della  scadenza  della
legislatura»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «entro   i   primi
ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura». 
  5. Alla legge regionale 18 dicembre  2007,  n.  29  (Norme  per  la
tutela, valorizzazione e  promozione  della  lingua  friulana),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 2 dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la
seguente: 
    «e-bis)  dalla  convenzione-quadro  per   la   protezione   delle
minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con  la  legge
28   agosto   1997,   n.   302   (Ratifica   ed   esecuzione    della
convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta
a Strasburgo il 1° febbraio 1995);»; 
    b) al comma 1 dell'art. 30 le parole «non oltre  sei  mesi  prima
della scadenza della legislatura»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura». 
  6. All'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31  (Norme
per l'integrazione sociale delle persone straniere  immigrate),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo la parola «finanziando» sono inserite le  seguenti:  «,
con  le  risorse  del  Programma  annuale  dell'immigrazione  di  cui
all'art. 7,»; 
      2)  dopo  le  parole  «dagli  enti  locali»  sono  inserite  le
seguenti: «in forma singola o associata»; 
      3) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nell'ambito
degli interventi di cui al presente comma la Regione e' autorizzata a
rimborsare in misura pari al 100 per cento le  spese  che  restano  a
carico  dei  comuni  per  l'accoglienza  e  l'ospitalita'  di  minori
stranieri non accompagnati  sul  proprio  territorio,  al  netto  dei
contributi richiesti al Ministero dell'interno, per il tramite  delle
prefetture.»; 
    b) al comma 3 le parole «ai commi  1  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma» e dopo la  parola  «europea»  sono  aggiunte  le
seguenti: «nei limiti di quanto disposto dall'art. 13, comma 2  della
legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni  in  materia  di  misure  di
protezione dei minori stranieri non accompagnati)». 
  7. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 20 giugno 2006,  n.
10 (Istituzione degli ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), le parole:
«di  interesse  regionale  che  viene  annualmente  aggiornato»  sono
sostituite dalle seguenti: «riconosciuti di interesse regionale». 
  8. Con riferimento alle domande di contributo presentate per l'anno
2018, ai sensi dell'art. 4-bis  della  legge  regionale  n.  10/2006,
dagli   ecomusei   riconosciuti   di   interesse   regionale,    sono
rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese  pertinenti  allo
svolgimento e allo sviluppo delle relative attivita' ecomuseali,  ivi
comprese quelle generate nel periodo compreso fra il 1° gennaio  2018
e la data di presentazione della domanda. 
  9.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma  1,   del
«Regolamento  concernente  le  caratteristiche  e  le  modalita'   di
costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalita' per
il riconoscimento delle  biblioteche  di  interesse  regionale  ed  i
criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi nel  settore
bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre  2015,  n.
23 (Norme regionali in  materia  di  beni  culturali)»,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016,  n.  236/Pres.,
gli  enti  gestori  dei  sistemi  bibliotecari  costituiti  ai  sensi
dell'art.  3  del  regolamento  medesimo  presentano  le  domande  di
contributo per l'anno 2018 nel periodo compreso tra il  1°  e  il  31
gennaio 2018. 
  10. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono rendicontabili,
qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo  svolgimento  del
programma annuale di attivita' allegato alla domanda  di  contributo,
ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra il  1°  gennaio
2018 e la data di presentazione della domanda medesima. 
  11. La disciplina transitoria prevista  dall'art.  27  della  legge
regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport  e
solidarieta'), si applica anche per l'annualita' 2018.