Art. 7 Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili 1. Per l'anno accademico 2018-2019 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE): a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio. 2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), e' inserita la seguente: «b-bis) le funzioni in materia di pari opportunita' e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilita' di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilita' genitoriali;». 3. Al capo IV e all'art. 49 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica del capo IV e' sostituita dalla seguente: «Pari opportunita' e qualita' del lavoro»; b) l'art. 49 e' sostituito dal seguente: «Art. 49 (Parita' di genere). - 1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparita' nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera e alla creazione e sviluppo di attivita' imprenditoriali. 2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attivita' lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori piu' innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.». 4. All'art. 50 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilita' di cura dei propri cari»; b) al comma 1 le parole «d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, mediante il concorso delle seguenti azioni:» sono sostituite dalle seguenti: «pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilita' di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:»; c) al comma 1 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) attivazione di servizi di consulenza e sostegno alle lavoratrici e lavoratori per: 1) favorire la miglior fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari; 2) ottimizzare la veicolazione di informazioni circa l'accesso ai servizi del territorio e ad eventuali incentivi o benefici regionali disponibili; 3) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito della collaborazione domestica per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;». 5. All'art. 63 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l'attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo.»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennita' di tirocinio, la Regione dispone l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto ospitante dall'accoglimento di nuovi tirocini per dodici mesi nei seguenti casi: a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi; b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale; c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio; d) attuazione di attivita' e di percorsi formativi con caratteristiche e finalita' diverse dalle previsioni contenute nel piano formativo individuale. 2-ter. La Regione invita il soggetto ospitante a regolarizzare il rapporto di tirocinio entro un termine prefissato nei seguenti casi: a) mancata ottemperanza dei compiti previsti per il soggetto ospitante o per il suo tutor; b) violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il tirocinio stesso; c) violazione della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non e' ancora superata la durata massima prevista. 2-quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente. 2-quinques. Nei casi di cui ai commi 2-ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2-quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. 2-sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone. 2-septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini e' disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali. 2-opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.». 6. Le sanzioni previste dall'art. 63-bis della legge regionale n. 18/2005, come introdotte dal comma 5, si applicano ai tirocini attivati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 7. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma 2, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).». 8. Dopo il comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), e' aggiunto il seguente: «2-bis. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute da parte del sistema universitario regionale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.». 9. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2016-2017 entro la data del 31 gennaio 2018. 10. Dopo il secondo periodo del comma 48-quinquies dell'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e' inserito il seguente: «Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande e' fissato al 30 aprile 2018.». 11. Dopo il primo periodo del comma 3-quater dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), e' inserito il seguente: «Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande e' fissato al 30 aprile 2018.». 12. All'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalita' professionali), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2017 e 2018 la domanda e' presentata entro il 30 aprile di ogni anno e il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti alla scuola o all'istituto rispettivamente nell'anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso e che si siano reiscritti per l'anno scolastico successivo.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono esclusi dal finanziamento le scuole e gli istituti di musica privati di cui all'art. 3, gia' beneficiari di finanziamenti pubblici per le medesime finalita' nell'anno di riferimento.». 13. La Regione e' autorizzata a utilizzare le risorse destinate a remunerare i centri per l'impiego, quali soggetti erogatori dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per rafforzare la rete pubblica dei servizi per l'impiego regionale, anche attraverso l'incentivazione del personale assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro. 14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse, anche secondo le indicazioni previste in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.