Art. 7 
 
        Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili 
 
  1. Per l'anno accademico 2018-2019 l'importo della tassa  regionale
per il diritto allo studio universitario e' articolato in  tre  fasce
in base alla  condizione  economica  dello  studente  commisurata  al
livello dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE): 
    a) 120  euro  per  coloro  che  presentano  un  valore  dell'ISEE
inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilita' per
l'accesso ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)  del  diritto
allo studio; 
    b) 140  euro  per  coloro  che  presentano  un  valore  dell'ISEE
superiore al livello minimo e  fino  al  doppio  del  livello  minimo
previsto dai requisiti di  eleggibilita'  per  l'accesso  ai  Livelli
essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; 
    c) 160  euro  per  coloro  che  presentano  un  valore  dell'ISEE
superiore al doppio del livello  minimo  previsto  dai  requisiti  di
eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali  delle  prestazioni
(LEP) del diritto allo studio. 
  2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale
9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela  e
la qualita' del lavoro), e' inserita la seguente: 
    «b-bis)  le  funzioni  in  materia   di   pari   opportunita'   e
partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato  del  lavoro  e
alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al  tema
della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilita' di  cura
dei propri cari, anche in ordine alla promozione  della  condivisione
delle responsabilita' genitoriali;». 
  3. Al capo IV e all'art. 49 della legge regionale n.  18/2005  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica del capo IV e'  sostituita  dalla  seguente:  «Pari
opportunita' e qualita' del lavoro»; 
    b) l'art. 49 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 49 (Parita' di genere). - 1. La Regione promuove,  anche  con
il coinvolgimento degli enti e delle associazioni  ed  organizzazioni
esponenziali  dei  territori  e  della  cittadinanza  attiva,  azioni
positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla  vita
economica e sociale  del  territorio,  per  il  superamento  di  ogni
disparita' nell'accesso al lavoro, alla formazione  e  alla  crescita
professionale, alla progressione  in  carriera  e  alla  creazione  e
sviluppo di attivita' imprenditoriali. 
  2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema  finalizzate  a
sostenere l'attivita' lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda
l'accesso e la permanenza nel mercato  del  lavoro,  sia  per  quanto
riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla  segregazione  di
genere,  con  particolare  attenzione  ai  settori  piu'   innovativi
dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.». 
  4. All'art. 50 della legge regionale n. 18/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Conciliazione  tra
impegni lavorativi e responsabilita' di cura dei propri cari»; 
    b) al comma 1 le parole «d'intesa con gli enti locali e le  parti
sociali,  sostiene  secondo  gli  indirizzi  indicati  nel  Programma
triennale  la  realizzazione  di  azioni  di  sistema  finalizzate  a
favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro,
mediante il concorso delle seguenti azioni:»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pone in essere azioni volte a facilitare la  conciliazione
tra impegni lavorativi e responsabilita'  di  cura  dei  propri  cari
mediante il concorso delle seguenti iniziative:»; 
    c) al comma 1 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) attivazione di servizi  di  consulenza  e  sostegno  alle
lavoratrici e lavoratori per: 
      1)  favorire  la  miglior  fruizione  dei   congedi   e   delle
facilitazioni  o  modulazioni   orarie   previsti   dalla   normativa
lavoristica  e  dalla  contrattualistica,  anche  in   un'ottica   di
condivisione degli impegni genitoriali o familiari; 
      2) ottimizzare la veicolazione di informazioni circa  l'accesso
ai servizi  del  territorio  e  ad  eventuali  incentivi  o  benefici
regionali disponibili; 
      3) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda  e
offerta di lavoro  nell'ambito  della  collaborazione  domestica  per
persone che necessitano, in aggiunta  o  in  alternativa  ai  servizi
esistenti, di prestazioni individualizzate;». 
  5. All'art. 63 della legge regionale n. 18/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel  rispetto
dei   livelli   essenziali   fissati   dalla   normativa   nazionale,
individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche
dei soggetti ospitanti,  i  limiti  numerici  per  l'attivazione  dei
tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i  contenuti  minimi
delle convenzioni e del progetto formativo.»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Ferme  restando  le  competenze  statali  in  materia   di
vigilanza in ordine alla  corretta  qualificazione  dei  rapporti  di
tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle
comunicazioni  obbligatorie   sui   tirocini   e   per   la   mancata
corresponsione  dell'indennita'  di  tirocinio,  la  Regione  dispone
l'intimazione alla cessazione  del  tirocinio  e  l'interdizione  del
soggetto ospitante dall'accoglimento di  nuovi  tirocini  per  dodici
mesi nei seguenti casi: 
    a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi; 
    b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale; 
    c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio; 
    d)  attuazione  di  attivita'  e  di   percorsi   formativi   con
caratteristiche e finalita' diverse dalle  previsioni  contenute  nel
piano formativo individuale. 
  2-ter. La Regione invita il soggetto ospitante a  regolarizzare  il
rapporto di tirocinio entro un termine prefissato nei seguenti casi: 
    a) mancata ottemperanza dei  compiti  previsti  per  il  soggetto
ospitante o per il suo tutor; 
    b) violazioni della convenzione o del piano formativo, quando  la
durata residua del tirocinio consente di ripristinare  le  condizioni
per il conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  il  tirocinio
stesso; 
    c) violazione della  durata  massima  del  tirocinio,  quando  al
momento dell'accertamento non e' ancora superata  la  durata  massima
prevista. 
  2-quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto
ospitante qualora vi  sia  il  superamento  della  quota  del  limite
numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente. 
  2-quinques. Nei casi di cui ai commi 2-ter, qualora  l'invito  alla
regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione
del tirocinio e dispone l'interdizione  del  soggetto  ospitante  per
dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2-quater, qualora l'invito alla
regolarizzazione   non   venga   adempiuto,   la   Regione    dispone
l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. 
  2-sexies. Nei casi di interdizione  di  cui  ai  commi  precedenti,
qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima
interdizione, sia accertata una seconda  violazione,  viene  disposta
una nuova interdizione della durata di  diciotto  mesi;  qualora  nel
medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione,  viene
disposta una nuova interdizione per la durata di  ventiquattro  mesi.
Il periodo  di  interdizione  decorre  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento che la dispone. 
  2-septies. L'interdizione  all'attivazione  di  nuovi  tirocini  e'
disposta nei confronti del  soggetto  ospitante  anche  nel  caso  di
riqualificazione del tirocinio  in  rapporto  di  lavoro  subordinato
operata dagli organi di vigilanza statali. 
  2-opties. Le funzioni di  accertamento  e  di  contestazione  delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi da  2-bis  a  2-septies
sono esercitate dalla struttura regionale competente  in  materia  di
formazione.». 
  6. Le sanzioni previste dall'art. 63-bis della legge  regionale  n.
18/2005, come introdotte  dal  comma  5,  si  applicano  ai  tirocini
attivati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 
  7. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge  regionale  17  febbraio
2011, n. 2 (Finanziamenti al  sistema  universitario  regionale),  e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma  2,  lettera
d), si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  32  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso).». 
  8. Dopo il  comma  2  dell'art.  6-bis  della  legge  regionale  17
febbraio  2011,  n.  2  (Finanziamenti   al   sistema   universitario
regionale), e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Sono ammissibili a  finanziamento  le  spese  sostenute  da
parte del sistema universitario regionale a decorrere dal 1°  gennaio
dell'anno di riferimento.». 
  9.  Con  riferimento  ai  contributi  concessi   ai   sensi   delle
disposizioni di cui all'art. 5, commi  1,  1-bis  e  2,  della  legge
regionale  26  gennaio  2004,  n.  1  (Legge  finanziaria  2004),  le
istituzioni scolastiche sono autorizzate a  presentare  i  rendiconti
relativi all'anno scolastico 2016-2017 entro la data del  31  gennaio
2018. 
  10. Dopo il secondo periodo del  comma  48-quinquies  dell'art.  16
della legge regionale 12  febbraio  1998,  n.  3  (Legge  finanziaria
1998), e' inserito il seguente: «Per l'anno scolastico  2017-2018  il
termine di presentazione  delle  domande  e'  fissato  al  30  aprile
2018.». 
  11. Dopo il primo periodo del  comma  3-quater  dell'art.  3  della
legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di
diritto allo studio), e' inserito il seguente: «Per l'anno scolastico
2017-2018 il termine di presentazione delle domande e' fissato al  30
aprile 2018.». 
  12. All'art.  5  della  legge  regionale  20  giugno  1988,  n.  59
(Sovvenzione regionale alle scuole e  agli  istituti  di  musica  con
finalita' professionali), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per gli anni 2017 e 2018 la domanda e' presentata entro  il  30
aprile di ogni anno e il contributo per  le  spese  di  funzionamento
viene commisurato al numero dei  corsi  gestiti  e  al  numero  degli
alunni iscritti alla scuola o all'istituto rispettivamente  nell'anno
scolastico 2015-2016 e 2016-2017, che abbiano  frequentato  il  corso
fino alla  chiusura  dell'anno  scolastico  stesso  e  che  si  siano
reiscritti per l'anno scolastico successivo.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Sono esclusi dal finanziamento le  scuole  e  gli  istituti  di
musica privati di cui all'art. 3, gia' beneficiari  di  finanziamenti
pubblici per le medesime finalita' nell'anno di riferimento.». 
  13. La Regione e' autorizzata a utilizzare le risorse  destinate  a
remunerare  i  centri  per  l'impiego,   quali   soggetti   erogatori
dell'assegno  di  ricollocazione  di  cui  all'art.  23  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10  dicembre  2014,
n. 183), per rafforzare la rete pubblica dei  servizi  per  l'impiego
regionale, anche attraverso l'incentivazione del personale  assegnato
alla Direzione centrale competente in materia di lavoro. 
  14.  Con  regolamento  regionale  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di ripartizione delle risorse, anche secondo le indicazioni
previste  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa   del
personale.