Art. 8 Salute e politiche sociali 1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e' sostituito dal seguente: «2. La Regione, al fine di adeguare i servizi e gli interventi sociosanitari agli effettivi bisogni assistenziali: a) determina il fabbisogno massimo di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, persone con disturbi mentali, persone con disabilita', persone con dipendenze patologiche e persone non autosufficienti e definisce le modalita' per l'accreditamento di dette strutture, tenendo conto del processo di presa in carico della persona e della valutazione multidimensionale dei bisogni; b) emana, con riferimento alle persone indicate alla lettera a), indirizzi per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo e per l'introduzione e l'utilizzo del budget personale; c) emana indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).». 2. Al comma 60 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «e finanziate» sono soppresse. 3. Al comma 4-bis dell'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018». 4. Il comma 61 dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e' sostituito dal seguente: «61. I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa universita' per l'intera durata del corso.». 5. All'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 le parole «la Regione si avvale della» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione opera mediante la» e le parole «per i quali si applica l'art. 7 della legge regionale n. 17/2014» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2014»; b) al comma 4-bis dopo le parole «provvede alle acquisizioni di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «destinati al Servizio sanitario regionale e» e le parole «anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite dell'EGAS, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 17/2014, quale soggetto delegato a tale scopo»; c) il comma 4-ter e' abrogato. 6. Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Servizio sociale dei comuni). - 1. L'esercizio in forma associata delle funzioni comunali di cui all'art. 10, ivi comprese le attivita', gli interventi e i servizi di cui all'art. 6, per il tramite delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), assume la denominazione di Servizio sociale dei comuni (SSC) e costituisce condizione per accedere ai finanziamenti regionali. 2. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), il SSC svolge attivita' di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonche' alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attivita'. 3. Nell'ambito di quanto disposto, in materia di aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni, dal piano di riordino territoriale definito dall'allegato C-bis di cui all'art. 4-ter della legge regionale n. 26/2014, le funzioni del Servizio sociale dei comuni sono esercitate con riguardo a un bacino demografico non inferiore ai 45.000 abitanti, ridotto a 25.000 abitanti per le unioni aventi piu' di meta' della popolazione residente nel territorio di comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), con esclusione delle unioni con comuni rientranti nella zona omogenea del Carso. 4. In relazione al disposto di cui al comma 3, in alternativa al ricorso a progetti di fusione ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale n. 26/2014, le UTI con popolazione inferiore alle soglie ivi stabilite sono tenute a convenzionarsi con UTI contigue appartenenti alla medesima azienda per l'assistenza sanitaria per l'esercizio unitario delle funzioni del SSC. In tal caso, sono previsti uffici in comune e un unico responsabile ai sensi dell'art. 17-bis, comma 5, incardinati nell'organizzazione dell'unione piu' popolosa se non diversamente stabilito nella convenzione. 5. La convenzione di cui al comma 4 e' stipulata con decorrenza operativa dal termine della gestione transitoria di cui all'art. 56-ter della legge regionale n. 26/2014. La convenzione disciplina le modalita' di esercizio delle funzioni del SSC, la gestione degli interventi e dei servizi e regola i rapporti finanziari fra le unioni. 6. A fini di economicita' e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o piu' unioni appartenenti alla medesima azienda per l'assistenza sanitaria possono stipulare accordi per gestire in comune uno o piu' servizi del SSC.»; b) dopo l'art. 17 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Principi organizzativi del Servizio sociale dei comuni). - 1. Con regolamento approvato dall'assemblea di cui all'art. 20 e' disciplinata l'organizzazione del Servizio sociale dei comuni nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e degli ulteriori standard stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare sul territorio regionale uniformita' nei livelli minimi di offerta e omogeneita' di risposta ai bisogni della popolazione. 2. Il servizio sociale dei comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale. 3. Il servizio sociale dei comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare e' prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti, che le unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni. 4. Ai fini del comma 3, l'assemblea di cui all'art. 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione. 5. Il servizio sociale dei comuni e' diretto da un responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed e' articolato in modo da assicurare: a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attivita' di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attivita', degli interventi e dei servizi sociali; b) il presidio professionale e il coordinamento delle attivita', degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilita' o non autosufficienti; c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attivita', degli interventi e dei servizi sociali; d) il supporto informativo alle attivita' di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso. 6. Il supporto tecnico all'assemblea e alla commissione di cui all'art. 20 e' assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal responsabile del servizio sociale dei comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5. 7. Costituiscono requisiti per la nomina a responsabile del servizio sociale dei comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, nonche' l'aver svolto attivita' direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.»; c) l'art. 18 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Gestione del servizio sociale dei comuni). - 1. Le unioni territoriali intercomunali gestiscono in forma diretta il servizio sociale dei comuni. 2. Le unioni possono delegare la gestione delle attivita', degli interventi e dei servizi di cui all'art. 6 all'azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento o a un'azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio dell'unione. La delega puo' essere parziale e in tal caso va prevista per aree omogenee d'intervento. 3. Nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione sentita la commissione consiliare competente, con regolamento approvato dall'assemblea di cui all'art. 20 sono stabilite le funzioni, gli interventi e i servizi in gestione dell'unione e sono disciplinati in particolare: a) i criteri generali e le modalita' di esercizio della gestione; b) i criteri generali per l'accesso ai servizi; c) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni; d) i rapporti finanziari con i comuni del territorio dell'unione, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalita' del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale; e) l'eventuale scelta di delega ai sensi del comma 2, stabilendone la durata e l'oggetto, i criteri di regolazione dei rapporti con l'azienda delegata, ivi compresi quelli per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione, nonche' le modalita' di indirizzo e verifica delle attivita' delegate; f) le modalita' di informazione ai consigli comunali sull'andamento annuale della gestione. 4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'art. 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o piu' unioni, il regolamento di cui al comma 3 individua le modalita' per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.»; d) l'art. 19 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019; e) l'art. 21 e' abrogato. 7. La lettera h) del comma 14 dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 e' sostituita dalla seguente: «h) assistenza residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti, delle persone con disabilita' e delle persone nella fase terminale della vita, per la quale il distretto svolge funzioni di governo o di committenza, attraverso le strutture intermedie di cui all'art. 23, anche collocate nel territorio di altri distretti dell'azienda di riferimento o di altre aziende;». 8. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere clausole sociali ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 9. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di figure professionali del sistema integrato dei servizi sociali, ivi compresi i servizi di integrazione sociosanitaria, il personale gia' operante a qualunque titolo nella suddetta area alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall'amministrazione regionale.