Art. 8 
 
                     Salute e politiche sociali 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 16  ottobre  2014,
n.  17  (Riordino  dell'assetto  istituzionale  e  organizzativo  del
Servizio sanitario regionale e norme  in  materia  di  programmazione
sanitaria e sociosanitaria), e' sostituito dal seguente: 
  «2. La Regione, al fine di adeguare  i  servizi  e  gli  interventi
sociosanitari agli effettivi bisogni assistenziali: 
    a) determina il fabbisogno massimo di  strutture  residenziali  e
semiresidenziali  per  minori,  minori   con   disturbi   in   ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo, persone con disturbi  mentali,
persone con disabilita', persone con dipendenze patologiche e persone
non autosufficienti e definisce le modalita' per l'accreditamento  di
dette strutture, tenendo conto del processo di presa in carico  della
persona e della valutazione multidimensionale dei bisogni; 
    b) emana, con riferimento alle persone indicate alla lettera  a),
indirizzi per la promozione e la realizzazione di forme  sperimentali
di abitare inclusivo e per l'introduzione  e  l'utilizzo  del  budget
personale; 
    c) emana indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i
criteri della valutazione  multidisciplinare  come  punto  unico  per
indirizzare   il   cittadino    al    percorso    sociosanitario    e
socio-assistenziale   e   l'articolazione   del   piano   di   lavoro
personalizzato, secondo quanto previsto dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  12   gennaio   2017   (Definizione   e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'art.
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).». 
  2. Al comma 60 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017,  n.
31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le  parole  «e
finanziate» sono soppresse. 
  3. Al comma 4-bis dell'art. 50 della legge regionale n. 17/2014  le
parole  «31  dicembre  2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «28
febbraio 2018». 
  4. Il comma 61 dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n.
14 (Assestamento del bilancio per l'anno  2016),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «61. I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui  al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  6  luglio  2007
(Definizione schema tipo del contratto  di  formazione  specialistica
dei medici), finanziati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
sono riservati a favore di medici residenti sul territorio  regionale
da almeno tre anni alla data di scadenza per la  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso  e  il  relativo  finanziamento
regionale resta  attribuito  alla  stessa  universita'  per  l'intera
durata del corso.». 
  5. All'art. 44 della  legge  regionale  12  dicembre  2014,  n.  26
(Riordino del sistema  Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli-Venezia
Giulia.  Ordinamento  delle  unioni  territoriali   intercomunali   e
riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) al comma 4  le  parole  «la  Regione  si  avvale  della»  sono
sostituite dalle seguenti: «la Regione opera mediante la» e le parole
«per i quali si applica l'art. 7 della legge  regionale  n.  17/2014»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi  dell'art.  7  della  legge
regionale n. 17/2014»; 
    b) al comma 4-bis dopo le parole «provvede alle  acquisizioni  di
beni e servizi» sono inserite le  seguenti:  «destinati  al  Servizio
sanitario regionale e» e le parole «anche avvalendosi delle strutture
competenti di EGAS, di  cui  all'art.  7  della  legge  regionale  n.
17/2014, o di altro soggetto competente per  materia  sulla  base  di
specifico rapporto di avvalimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per il tramite dell'EGAS, di cui all'art. 7 della legge regionale n.
17/2014, quale soggetto delegato a tale scopo»; 
    c) il comma 4-ter e' abrogato. 
  6. Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema  integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 17 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Servizio sociale dei comuni). - 1. L'esercizio  in  forma
associata delle funzioni comunali di cui all'art. 10, ivi comprese le
attivita', gli interventi e i servizi  di  cui  all'art.  6,  per  il
tramite  delle  Unioni  territoriali  intercomunali  (UTI)  ai  sensi
dell'art. 26, comma 1, lettera b) della legge regionale  12  dicembre
2014, n.  26  (Riordino  del  sistema  Regione-Autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia  Giulia.   Ordinamento   delle   unioni   territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), assume  la
denominazione di Servizio sociale  dei  comuni  (SSC)  e  costituisce
condizione per accedere ai finanziamenti regionali. 
  2. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'art. 10, comma 1,
lettera d), il SSC svolge attivita' di  supporto  al  rilascio  delle
autorizzazioni, alla vigilanza  e  all'accreditamento,  nonche'  alle
verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attivita'. 
  3. Nell'ambito di quanto disposto, in materia di aree  territoriali
adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni, dal piano di
riordino territoriale definito dall'allegato C-bis  di  cui  all'art.
4-ter della legge regionale n.  26/2014,  le  funzioni  del  Servizio
sociale  dei  comuni  sono  esercitate  con  riguardo  a  un   bacino
demografico non  inferiore  ai  45.000  abitanti,  ridotto  a  25.000
abitanti per  le  unioni  aventi  piu'  di  meta'  della  popolazione
residente nel territorio di comuni montani o parzialmente montani  ai
sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione  dei
comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), con esclusione  delle
unioni con comuni rientranti nella zona omogenea del Carso. 
  4. In relazione al disposto di cui al comma 3,  in  alternativa  al
ricorso a progetti di fusione ai sensi dell'art.  7-bis  della  legge
regionale n. 26/2014, le UTI con popolazione  inferiore  alle  soglie
ivi  stabilite  sono  tenute  a  convenzionarsi  con   UTI   contigue
appartenenti alla medesima azienda  per  l'assistenza  sanitaria  per
l'esercizio unitario delle  funzioni  del  SSC.  In  tal  caso,  sono
previsti uffici in comune e un unico responsabile ai sensi  dell'art.
17-bis, comma 5,  incardinati  nell'organizzazione  dell'unione  piu'
popolosa se non diversamente stabilito nella convenzione. 
  5. La convenzione di cui al comma 4  e'  stipulata  con  decorrenza
operativa dal termine della  gestione  transitoria  di  cui  all'art.
56-ter della legge regionale n. 26/2014. La convenzione disciplina le
modalita' di esercizio delle funzioni  del  SSC,  la  gestione  degli
interventi e dei servizi  e  regola  i  rapporti  finanziari  fra  le
unioni. 
  6. A  fini  di  economicita'  e  semplificazione  gestionale  e  di
omogeneizzazione dei servizi, due o  piu'  unioni  appartenenti  alla
medesima azienda per l'assistenza sanitaria possono stipulare accordi
per gestire in comune uno o piu' servizi del SSC.»; 
    b) dopo l'art. 17 e' inserito il seguente: 
  «Art. 17-bis  (Principi  organizzativi  del  Servizio  sociale  dei
comuni).  -  1.  Con  regolamento  approvato  dall'assemblea  di  cui
all'art. 20 e' disciplinata l'organizzazione del Servizio sociale dei
comuni nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e  degli
ulteriori standard stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare sul
territorio regionale uniformita' nei  livelli  minimi  di  offerta  e
omogeneita' di risposta ai bisogni della popolazione. 
  2.  Il  servizio  sociale  dei  comuni  garantisce  l'informazione,
l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi  del  sistema
integrato con la  presenza  diffusa  sul  territorio  della  gestione
associata del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale
professionale. 
  3. Il servizio sociale dei comuni garantisce sul  territorio  della
gestione associata una presenza numerica di  operatori  professionali
adeguata agli standard stabiliti dalla  Regione.  In  particolare  e'
prevista la presenza di  almeno  un  assistente  sociale  ogni  3.000
abitanti, che le unioni territoriali intercomunali  garantiscono  con
utilizzo degli  spazi  assunzionali  disponibili  e  con  ricorso  ad
affidamenti esterni. 
  4. Ai fini del comma 3, l'assemblea di cui all'art. 20, in sede  di
programmazione delle risorse assegnate dalla  Regione  a  valere  sul
Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 39, comma  3,  destina  in
via prioritaria la quota di  risorse  utile  al  conseguimento  degli
standard previsti, dandone comunicazione alla Regione. 
  5. Il servizio sociale dei comuni e' diretto  da  un  responsabile,
con compiti di coordinamento e raccordo funzionale,  organizzativo  e
gestionale del Servizio ed e' articolato in modo da assicurare: 
    a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale  del
sistema integrato, mediante attivita' di elaborazione,  monitoraggio,
controllo e valutazione  delle  attivita',  degli  interventi  e  dei
servizi sociali; 
    b) il presidio professionale e il coordinamento delle  attivita',
degli interventi e dei  servizi  sociali  per  aree  di  utenza,  con
particolare riguardo a minori  e  famiglia,  soggetti  a  rischio  di
esclusione sociale e persone con disabilita' o non autosufficienti; 
    c)  il  presidio  amministrativo  e  finanziario-contabile  delle
attivita', degli interventi e dei servizi sociali; 
    d) il supporto informativo alle attivita' di cui alla lettera  a)
e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali,  regionali  e
nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso. 
  6. Il supporto tecnico all'assemblea  e  alla  commissione  di  cui
all'art. 20 e' assicurato da un ufficio di direzione,  programmazione
e controllo, presieduto dal responsabile  del  servizio  sociale  dei
comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi
del comma 5. 
  7.  Costituiscono  requisiti  per  la  nomina  a  responsabile  del
servizio sociale dei comuni: il possesso del diploma di laurea almeno
quadriennale o l'iscrizione alla sezione  A  dell'albo  professionale
dell'ordine degli assistenti sociali, nonche' l'aver svolto attivita'
direttiva o di coordinamento per un periodo non  inferiore  a  cinque
anni nel settore socioassistenziale.»; 
    c) l'art. 18 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Gestione del servizio sociale dei comuni). - 1. Le unioni
territoriali intercomunali gestiscono in forma  diretta  il  servizio
sociale dei comuni. 
  2. Le unioni possono delegare la gestione  delle  attivita',  degli
interventi  e  dei  servizi  di  cui  all'art.  6   all'azienda   per
l'assistenza sanitaria di riferimento  o  a  un'azienda  pubblica  di
servizi alla persona con  sede  legale  e  strutture  sul  territorio
dell'unione. La delega puo' essere parziale e in tal caso va prevista
per aree omogenee d'intervento. 
  3. Nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione sentita  la
commissione  consiliare   competente,   con   regolamento   approvato
dall'assemblea di cui all'art. 20 sono  stabilite  le  funzioni,  gli
interventi e i servizi in gestione dell'unione e sono disciplinati in
particolare: 
    a) i criteri generali e le modalita' di esercizio della gestione; 
    b) i criteri generali per l'accesso ai servizi; 
    c) i criteri generali per la compartecipazione  degli  utenti  al
costo dei servizi e delle prestazioni; 
    d) i rapporti finanziari con i comuni del territorio dell'unione,
ivi  compresi  i  criteri  di  quantificazione  e  le  modalita'  del
conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione  alla
spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione
della spesa su base triennale; 
    e)  l'eventuale  scelta  di  delega  ai  sensi   del   comma   2,
stabilendone la durata e l'oggetto,  i  criteri  di  regolazione  dei
rapporti  con  l'azienda  delegata,  ivi  compresi  quelli   per   la
quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione,
nonche'  le  modalita'  di  indirizzo  e  verifica  delle   attivita'
delegate; 
    f)  le   modalita'   di   informazione   ai   consigli   comunali
sull'andamento annuale della gestione. 
  4.  Qualora  l'articolazione  territoriale  dei  distretti  di  cui
all'art. 19 della legge regionale 16 ottobre 2014,  n.  17  (Riordino
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  Servizio  sanitario
regionale  e  norme  in  materia  di   programmazione   sanitaria   e
sociosanitaria),   non   coincida    con    un'unione    territoriale
intercomunale, ma rappresenti un multiplo  ovvero  una  frazione  del
territorio di una o piu' unioni, il regolamento di  cui  al  comma  3
individua le modalita' per  garantire  l'integrazione  sociosanitaria
nell'ambito della programmazione e della  realizzazione  del  sistema
integrato.»; 
    d) l'art. 19 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019; 
    e) l'art. 21 e' abrogato. 
  7. La lettera h) del comma 14 dell'art. 19 della legge regionale n.
17/2014 e' sostituita dalla seguente: 
    «h) assistenza residenziale e  semiresidenziale  a  favore  delle
persone non autosufficienti, delle persone con  disabilita'  e  delle
persone nella fase terminale della vita, per la  quale  il  distretto
svolge funzioni di governo o di committenza, attraverso le  strutture
intermedie di cui all'art. 23,  anche  collocate  nel  territorio  di
altri distretti dell'azienda di riferimento o di altre aziende;». 
  8. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di
lavori e servizi diversi da quelli aventi natura  intellettuale,  con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita'
di manodopera, i bandi di  gara,  gli  avvisi  e  gli  inviti  devono
contenere  clausole  sociali  ai  sensi  dell'art.  50  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 
  9. Fermo  restando  quanto  previsto  dalle  normative  vigenti  in
materia di figure professionali del  sistema  integrato  dei  servizi
sociali, ivi compresi i servizi di  integrazione  sociosanitaria,  il
personale gia' operante a qualunque titolo nella suddetta  area  alla
data di entrata in vigore della presente legge, continua  a  svolgere
le relative  funzioni  fino  al  collocamento  in  quiescenza,  salvo
l'obbligo  di  frequenza  dei  percorsi   formativi   organizzati   o
autorizzati dall'amministrazione regionale.