Art. 9 
 
                   Sistema delle autonomie locali 
               e coordinamento della finanza pubblica 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 12 dicembre  2014,
n.  26   (Riordino   del   sistema   Regione-Autonomie   locali   nel
Friuli-Venezia  Giulia.   Ordinamento   delle   unioni   territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le  parole
«entro il termine stabilito dalla legge regionale per  l'approvazione
del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
30 settembre di ogni anno per consentire l'avvio della  concertazione
di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale 17 luglio  2015,  n.
18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,
nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n.
9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali)». 
  2. All'art. 26 della legge regionale n. 26/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera l) del comma 1 dopo le  parole  «a  finanziamento
europeo» sono aggiunte le seguenti: «,  relativamente  alle  funzioni
esercitate dall'unione ai sensi del presente articolo»; 
    b) la lettera m) del comma 1 e' abrogata; 
    c) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
unioni comunicano entro dieci giorni alla Regione,  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata della Direzione centrale competente  in
materia di autonomie locali, l'avvenuta attivazione delle funzioni di
cui al presente comma.». 
  3. In considerazione delle criticita' comunicate da  alcune  unioni
relativamente al rispetto del termine del 1°  gennaio  2018  previsto
dal comma 3  dell'art.  26  della  legge  regionale  n.  26/2014  per
l'attivazione di tutte  le  funzioni  comunali  residue,  la  tardiva
attivazione di tali funzioni, comunque non oltre  il 1° luglio  2018,
comporta unicamente le conseguenze finanziarie di  cui  al  comma  11
dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge  di
stabilita' 2018). 
  4. All'art. 27 della legge regionale n. 26/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b) del comma 1 dopo il numero 5) e'  aggiunto  il
seguente: 
      «5-bis) gestione dei servizi tributari;»; 
    b) alla lettera c) del comma 1 le parole «dal  1°  gennaio  2018»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  termine   stabilito   dalla
deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4»; 
    c) al comma 4 le parole «e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e
3.000 abitanti» sono soppresse e le  parole  «l'Osservatorio  per  la
riforma di cui all'art. 59 fornisce» sono sostituite dalle  seguenti:
«l'ANCI Friuli-Venezia Giulia propone»; 
    d) il comma 4-bis e' abrogato; 
    e) al comma 5 le parole «ai commi 3  e  4  possono  essere»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 3 sono». 
  5. La gestione associata delle funzioni di cui all'art.  27,  comma
1, lettera c) della legge regionale n. 26/2014, come modificata dalla
lettera b) del comma 4,  e'  disciplinata  secondo  i  tempi  e  modi
indicati  in   apposito   cronoprogramma   approvato   dalle   unioni
territoriali intercomunali entro  il  31  marzo  2018.  L'adozione  e
l'attuazione del cronoprogramma sono condizioni per  beneficiare  dei
fondi di cui all'intesa per lo sviluppo dal 2019. 
  6. Al comma 5 dell'art. 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n.
10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli  enti  locali  contenute
nelle leggi regionali n. 1/2006, n. 26/2014, n. 18/2007,  n.  9/2009,
n. 19/2013, n.  34/2015,  n.  18/2015,  n.  3/2016,  n.  13/2015,  n.
23/2007, n. 2/2016 e n. 27/2012), le parole «31 dicembre  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 
  7. Al comma 1-bis dell'art. 40 della  legge  regionale  n.  26/2014
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «Entro il 31 dicembre 2016» e «e comunque non  oltre
il 31 dicembre 2017» sono soppresse; 
    b) dopo le parole «facenti parte di convenzioni  attuative»  sono
aggiunte le seguenti: «, in essere al 31 dicembre 2017,». 
  8. All'art. 56-ter della legge regionale n. 26/2014 sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dopo le parole «in essere al 30 novembre 2016» sono
aggiunte le seguenti: «e per le funzioni di cui all'allegato C, punto
9, lettere b) e c)»; 
    b) al comma 5 la parola «Fontanafredda» e la  parola  «Tricesimo»
sono soppresse. 
  9.  All'allegato  C-bis  della  legge  regionale  n.  26/2014  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) nell'elencazione relativa all'area territoriale  adeguata  del
Friuli Centrale e' soppressa la parola «Tricesimo,»; 
    b) nell'elencazione relativa all'area territoriale  adeguata  del
Livenza-Cansiglio-Cavallo, dopo la parola  «Caneva»  e'  aggiunta  la
parola «, Fontanafredda»; 
    c) nell'elencazione relativa all'area territoriale  adeguata  del
Noncello e' soppressa la parola «Fontanafredda,»; 
    d) nell'elencazione relativa all'area territoriale  adeguata  del
Torre, dopo la parola «Tarcento» e' aggiunta la parola «, Tricesimo». 
  10. Il processo di integrazione dei comuni, assegnati in forza  del
comma 9 a una diversa area territoriale adeguata, e' attuato entro il
31 dicembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato fra  le  unioni
territoriali intercomunali e i comuni interessati e  comunicato  alla
Regione. 
  11. Il cronoprogramma di cui al comma 10 prevede: 
    a) le modalita' e i tempi per  l'integrazione  del  comune  nella
gestione associata delle funzioni di  cui  all'art.  23  della  legge
regionale n. 26/2014 nell'ambito dell'area territoriale  adeguata  di
nuova assegnazione; 
    b) le modalita' e i tempi di  integrazione  della  rappresentanza
del comune negli organi della unione  territoriale  intercomunale  di
nuova pertinenza; 
    c) le modalita' e i tempi di regolazione dei rapporti  finanziari
tra le unioni territoriali intercomunali e i comuni interessati; 
    d) ogni altra  disposizione  utile  a  regolare  il  processo  di
integrazione  del  comune  nel   nuovo   contesto   istituzionale   e
organizzativo. 
  12. Per i comuni assegnati a una diversa area territoriale adeguata
ai sensi del comma 9, la decorrenza del  1°  gennaio  2018,  prevista
dagli  articoli  26  e  27  della  legge  regionale  n.  26/2014  per
l'esercizio associato delle funzioni, e' differita  secondo  le  date
previste dal cronoprogramma di cui al comma 11. 
  13. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della  legge  regionale  17  luglio
2015, n. 18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia
Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi  regionali  n.
19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli  enti  locali),  sono
aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. La mancata attivazione delle funzioni di  cui  all'art.  26
della legge regionale n.  26/2014  nei  termini  ivi  previsti,  come
comunicata  all'amministrazione   regionale   attraverso   l'apposito
applicativo,  comporta  la  decurtazione  delle   risorse   regionali
stanziate  nell'ambito  dell'intesa  per  lo  sviluppo  nella  misura
massima del 10 per cento, salvo motivate e comprovate ragioni. 
  6-ter. La giunta regionale  con  propria  deliberazione  valuta  le
ragioni addotte per  la  mancata  comunicazione  e  la  misura  della
decurtazione delle risorse dell'intesa per lo sviluppo.». 
  14. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui  ai  commi
6-bis  e  6-ter  dell'art.  7  della  legge  regionale  n.   18/2015,
introdotte dal comma 13, trovano applicazione dal 2019 a valere sulle
risorse previste dall'intesa per lo sviluppo a decorrere dal medesimo
anno. 
  15. All'art. 8 della legge regionale n. 18/2015 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 5-bis dopo le parole «dall'ente  sovracomunale»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  in  base  agli  accordi   per   la
regolazione  dei  rapporti  finanziari  tra  le  unioni  territoriali
intercomunali a seguito  di  modifiche  territoriali,  ovvero  quelle
organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni,»; 
    b) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: 
  «5-ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche
territoriali o organizzative connesse al riassetto  istituzionale  di
funzioni  delle  unioni  territoriali  intercomunali  sono  prese  in
considerazione a decorrere dal 1° gennaio  dell'anno  successivo.  Le
unioni  coinvolte  regolano  direttamente  tra  loro,  con  i  comuni
interessati ed  eventuali  enti  terzi  le  conseguenze  finanziarie,
informando la struttura regionale competente in materia di  autonomie
locali.». 
  16. Dopo il comma 9-bis  dell'art.  14  della  legge  regionale  n.
18/2015 e' inserito il seguente: 
  «9-ter. I patti  territoriali  di  cui  al  comma  9,  lettera  b),
definiscono l'utilizzo delle risorse regionali  gia'  assegnate  alle
unioni  territoriali  intercomunali  con  la  concertazione  di   cui
all'art. 7 e relativi patti territoriali,  residuate  dall'attuazione
degli interventi.». 
  17. In sede di prima applicazione dell'art. 14, comma  9-ter  della
legge  regionale  n.  18/2015,  come  inserito  dal  comma   16,   la
destinazione  delle  risorse  per   l'attuazione   degli   interventi
concertati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017,
n.  31  (Assestamento  del  bilancio  per  gli  anni  2017-2019),  in
attuazione dell'art. 10, comma 1 della legge  regionale  29  dicembre
2016, n. 25 (Legge di stabilita'  2017),  e'  definita  con  i  patti
territoriali di cui all'art. 14, comma  9,  lettera  b)  della  legge
regionale n. 18/2015, che possono, altresi', rideterminare  l'oggetto
degli interventi gia' finanziati nell'anno 2017  purche'  nell'ambito
della medesima finalita' strategica e tipologia di intervento. 
  18. Al comma 3 dell'art. 19 della legge  regionale  n.  18/2015  la
parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2024». 
  19. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n.  18/2015  dopo
le parole «normativa statale» sono aggiunte le seguenti  «assicurando
comunque spazi finanziari verticali necessari per la copertura  delle
premialita' derivanti dalla cessione di spazi finanziari  orizzontali
da parte degli enti locali nell'esercizio precedente. Per l'anno 2018
la  Regione  assicura  la  cessione  di  spazi  finanziari  verticali
complessivi per un importo massimo di 10 milioni di euro». 
  20. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale  n.  18/2015
e' inserito il seguente: 
  «3-bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di  cui
all'art. 30, comma 3,  e'  sperimentale  per  il  primo  triennio  di
applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui  all'art.
30,  comma  3,  lettera  d-bis),  sono   definite   in   esito   alla
sperimentazione.». 
  21. Dopo il comma 1-ter  dell'art.  31  della  legge  regionale  n.
18/2015 e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Agli enti locali che inviano i flussi  informativi  alla
Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni
dal termine fissato dalla normativa statale in materia, e'  applicata
una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento  della
quota  ordinaria  del  fondo  ordinario  transitorio   comunale   per
l'esercizio successivo.». 
  22. In sede di prima  applicazione  dell'art.  31,  comma  1-quater
della legge regionale n. 18/2015, come inserito  dal  comma  21,  gli
enti locali della Regione sono tenuti a  inviare  in  via  telematica
alla banca dati regionale dedicata i certificati al rendiconto  degli
esercizi dal 2012 al 2016, entro il 28  febbraio  2018.  In  caso  di
mancato  rispetto  del  termine  di  cui  al  periodo  precedente  e'
applicata una sanzione corrispondente alla riduzione  dello  0,5  per
cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio  comunale
per l'esercizio 2019. 
  23. Al comma 57 dell'art. 14  della  legge  regionale  30  dicembre
2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «30 giugno 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019». 
  24. Al comma 23 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2015,
n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole
«31 dicembre 2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2018». 
  25. Al comma 24 dell'art. 6 della legge  regionale  n.  33/2015  le
parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30  giugno
2019». 
  26. Il comma 3 dell'art. 38 della legge  regionale  n.  10/2016  e'
abrogato. 
  27. Al comma 30 dell'art. 9 della legge regionale 11  agosto  2016,
n. 14 (Assestamento del bilancio per  l'anno  2016),  le  parole  «31
dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018». 
  28. Dopo il comma 88 dell'art. 10 della legge regionale n.  25/2016
e' inserito il seguente: 
  «88-bis. La domanda per la concessione del  contributo  di  cui  al
comma 88 e' presentata entro il 31 marzo di ogni anno  corredata  del
programma per l'utilizzo delle risorse e del relativo cronoprogramma.
Con il decreto  di  liquidazione  del  contributo  sono  stabiliti  i
termini  e  le  modalita'  di  erogazione   del   contributo   e   di
rendicontazione della spesa.». 
  29. La Regione e' autorizzata a  mantenere  a  carico  dell'ufficio
stralcio delle province gli oneri relativi  alla  gestione  dei  beni
connessi  alle  funzioni  in  materia   di   viabilita'   provinciale
trasferite a «FVG Strade S.p.a.» fino all'effettivo subentro da parte
della societa' medesima nei  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi. 
  30. Nell'ambito dei trasferimenti ordinari a «FVG  Strade  S.p.a.»,
la Regione tiene conto degli oneri di cui al comma 29,  eventualmente
sostenuti dopo il 1° gennaio 2018. 
  31. Per le finalita' di cui  all'art.  10,  comma  21  della  legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata  alla  manovra  di
bilancio 2017-2019), e di cui  all'art.  10,  comma  46  della  legge
regionale  n.  31/2017,  le  iniziative   formative   e   quelle   di
accompagnamento nei processi previste  dall'art.  4,  comma  1  della
legge regionale 26 marzo 2014,  n.  3  (Disposizioni  in  materia  di
organizzazione e di personale della Regione, di agenzie  regionali  e
di  enti  locali),  possono   essere   realizzate   dall'Associazione
nazionale comuni italiani -  ANCI  Friuli-Venezia  Giulia  anche  nel
corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate  nel
2017. 
  32. Per le finalita' di cui  all'art.  10,  comma  11  della  legge
regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di
programmazione e contabilita'), le iniziative  volte  a  sostenere  e
accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio ai sensi del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), possono essere realizzate da Federsanita'  ANCI  FVG  anche  nel
corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate  nel
2017. 
  33. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12, comma  6  della  legge
regionale n.  37/2017,  i  criteri  di  calcolo  per  determinare  il
risparmio strutturale derivante dalla soppressione delle province del
Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016,
n. 20  (Soppressione  delle  province  del  Friuli-Venezia  Giulia  e
modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008,  n.
9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n.  10/2016),
fanno riferimento ai dati relativi alla spesa corrente dell'anno 2013
riferiti   alla   funzione   denominata   «Funzioni    generali    di
amministrazione  di  gestione  e  di  controllo»,   estrapolati   dai
certificati di rendiconto al bilancio presenti sulla banca  dati  del
Ministero dell'interno. Dal valore complessivo  della  funzione  sono
dedotti i valori relativi al servizio «Gestione dei beni demaniali  e
patrimoniali» e agli interventi di «Personale»,  «Interessi  passivi»
ed «Imposte e tasse» riferiti a tutti gli  altri  servizi  ricompresi
nella funzione. Al valore determinato  secondo  quanto  previsto  dai
periodi precedenti e' aggiunta la quota annua derivante dal risparmio
delle spese sostenute per  l'indizione  delle  elezioni  provinciali,
calcolato su un periodo di dieci anni. 
  34. Dal 1° gennaio 2018 il risparmio strutturale di cui al comma 33
e' quantificato in 13.479.573 euro, in esito alla soppressione  delle
Province di Gorizia, Pordenone e Trieste a decorrere dal  1°  ottobre
2017 e tenuto conto del commissariamento  della  Provincia  di  Udine
dalla scadenza del  mandato  elettorale.  A  decorrere  dal  2019  il
risparmio strutturale a regime e' quantificato in 15.349.588 euro. 
  35. Il risparmio strutturale complessivamente conseguito a  livello
di  sistema  integrato  del  pubblico  impiego  regionale  e   locale
relativamente alla spesa di personale, in  esito  alla  procedura  di
superamento   e   successiva   soppressione   delle   province    del
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale  n.  26/2014  e
della legge regionale n. 20/2016, e' desunto dal confronto  dei  dati
consolidati del conto annuale del personale delle  province  e  della
Regione per gli esercizi 2013 e 2016. 
  36. Il risparmio strutturale di cui al  comma  35,  in  esito  agli
effetti  del  trasferimento  delle  funzioni  e   della   conseguente
razionalizzazione  ed  efficientamento  operato  dalla  Regione,   e'
quantificato fino al 2016 in 20.173.472 euro. L'importo del risparmio
e' rivalutato nel 2018 e nel 2019 in  esito  al  completamento  delle
operazioni di trasferimento  delle  funzioni  e  del  personale  alla
Regione, alle unioni territoriali intercomunali e ai comuni. 
  37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da 33 a 36 e' pari
a 33.653.045 euro a decorrere dall'anno 2018. A decorrere  dal  2019,
il risparmio complessivo e' pari a 35.523.060 euro. 
  38. Ai risparmi strutturali individuati ai commi  da  33  a  37  si
aggiungono, negli  anni  successivi,  anche  i  risparmi  tendenziali
derivanti dalla completa attuazione della legge regionale n.  26/2014
in ordine all'esercizio delle funzioni  comunali  tramite  le  unioni
territoriali intercomunali, che consente di  realizzare  economie  di
scala derivanti da una razionalizzazione organizzativa in termini  di
personale e piu' elevanti standard di efficienza ed  efficacia  nella
gestione delle risorse. 
  39.  All'art.  5  della  legge  regionale  29  aprile  2009,  n.  9
(Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di favorire la civile e pacifica convivenza civile,  la
Regione  promuove  l'impiego  del  volontariato   in   attivita'   di
informazione, educazione e  supporto  alla  sicurezza  stradale,  nel
rispetto dei principi e delle finalita' previste dalle leggi  statali
e regionali in materia.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'impiego delle associazioni  di  volontariato  e  dei  singoli
volontari,  che  operano  sotto  la  vigilanza  e  sulla  base  delle
indicazioni del comandante della polizia locale, e' volto  a  fornire
assistenza    alla    cittadinanza    con    specifico    riferimento
all'informazione, all'educazione  e  al  supporto  per  la  sicurezza
stradale.»; 
    c) al comma 3 le  parole  «o  il  responsabile  del  Servizio  di
polizia  locale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  polizia
locale»; 
    d) al comma 4 le parole «in relazione alle diverse  tipologie  di
attivita'» sono soppresse; 
    e) alla lettera  b)  del  comma  4  le  parole  «le  dotazioni  e
l'abbigliamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le   dotazioni
obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale»; 
    f) al comma 5 le parole «dalla  Regione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dagli enti locali». 
  40. La Regione adegua il regolamento recante norme  sui  «Volontari
per la sicurezza», in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5 della legge
regionale n. 9/2009, emanato con decreto del Presidente della Regione
12 gennaio 2010, n. 03/Pres., alle disposizioni di cui al  comma  39,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  41. Le modifiche di cui al comma 39 hanno effetto a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento  di  cui  al
comma 40. 
  42. L'art. 25 della legge regionale n.  9/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 25 (Regolamenti). - 1. Al fine di soddisfare le  esigenze  di
sicurezza per il personale di polizia locale, di funzionalita'  e  di
omogeneita'  sul  territorio  regionale,  con  regolamento   adottato
sentito  il  Consiglio  delle  autonomie   locali   sono,   altresi',
determinati: 
    a) le caratteristiche dei mezzi e degli  strumenti  operativi  in
dotazione; 
    b) le  caratteristiche  delle  divise  con  i  relativi  elementi
identificativi dell'ente di appartenenza e lo  stemma  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia, nonche' le caratteristiche  delle  tessere  di
riconoscimento personale; 
    c) i gradi, i criteri di attribuzione e  le  caratteristiche  dei
distintivi di grado. 
  2. La scheda tecnica,  la  rappresentazione  grafica  e  l'immagine
esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise  del  personale
di  polizia  locale  nonche'  la   rappresentazione   grafica   delle
decorazioni  concesse  per  le  benemerenze  e  dei   distintivi   di
specialita' sono definite con decreto del direttore  della  struttura
competente in materia di polizia locale,  su  proposta  del  comitato
tecnico della polizia locale. 
  3. I regolamenti previsti dagli  articoli  5  e  18  sono  adottati
sentito il consiglio delle autonomie locali  e  previo  parere  della
competente commissione consiliare.». 
  43. I termini, fissati con il programma regionale di  finanziamento
in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato dalla
giunta regionale con la deliberazione n. 1310 del 3 luglio  2015,  ai
sensi  dell'art.   4   della   legge   regionale   n.   9/2009,   per
l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione  dei  contributi
sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2018 e  al  30  settembre
2018, per le sole attivita' per le quali alla data  del  31  dicembre
2017 siano stati assunti impegni di spesa in relazione a obbligazioni
giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi. 
  44. Per  le  finalita'  previste  dal  comma  43  gli  enti  locali
beneficiari inviano apposita comunicazione alla  struttura  regionale
competente in materia di polizia  locale  e  sicurezza  entro  il  31
gennaio 2018. 
  45. Ai comuni turistici, di cui all'art. 13, comma  3  della  legge
regionale n. 26/2014, il cui mancato rispetto del patto di stabilita'
2014 sia accertato nel 2017  e  qualora  l'entita'  dello  sforamento
risulti inferiore allo 0,1 per cento rispetto al  valore  complessivo
del bilancio dell'ente riferito all'esercizio in cui si e' verificato
il mancato conseguimento, si applicano  le  sanzioni  previste  dalla
normativa regionale  e  statale  in  caso  di  mancato  rispetto  del
pareggio di bilancio per l'esercizio 2017. 
  46. Al comma 3 dell'art. 2 della  legge  regionale  n.  20/2016  le
parole «allo scadere dei  dodici  mesi  successivi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «secondo le previsioni di cui all'art. 10». 
  47. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge  regionale  n.  20/2016
sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis.  La  partecipazione  in  «Pordenone  Fiere  S.p.a.»   della
Provincia di Udine e' attribuita all'Unione del Noncello. 
  4-ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli  enti
locali nella promozione delle attivita' produttive del territorio, la
quota di partecipazione di «Pordenone  Fiere  S.p.a.»  assegnata  con
deliberazione della giunta regionale 8 settembre 2017,  n.  1695,  al
Comune di Pordenone per successione  della  Provincia  di  Pordenone,
previo consenso del comune stesso, e' trasferita senza  corrispettivo
all'unione territoriale intercomunale del Noncello.». 
  48. Dopo il comma  3  dell'art.  9-bis  della  legge  regionale  n.
20/2016 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il complesso immobiliare "Centro residenziale per portatori
di handicap Gravi-Gravissimi e Centro socio-educativo e riabilitativo
diurni a Udine", comprese le relative pertinenze,  e'  trasferito  in
proprieta' all'azienda per  l'assistenza  sanitaria  territorialmente
competente  con  le  modalita'  previste  dall'art.  8,  al  fine  di
garantire la continuita' nella gestione delle  funzioni  delegate  da
parte dei comuni degli ambiti distrettuali di  riferimento  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h) della legge regionale 25
settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi  e  degli
interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate  ed
attuazione della legge 5 febbraio 1992,  n.  104  "Legge  quadro  per
l'assistenza, l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle  persone
handicappate").». 
  49. Al comma 2 dell'art. 9-quater della legge regionale n.  20/2016
le parole «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera l)». 
  50. L'art. 10 della legge regionale n. 20/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 10 (Procedimento per la soppressione delle  province  di  cui
all'art. 2, comma 3). - 1. Il procedimento per la soppressione  delle
province di cui all'art. 2, comma 3, e' attuato e si conclude secondo
il seguente cronoprogramma: 
    a)  entro  il  1°   giugno   2018,   il   commissario   trasmette
all'assessore regionale competente in materia  di  autonomie  locali,
alle unioni  territoriali  intercomunali  e  ai  comuni  che  non  vi
partecipano, l'atto di ricognizione  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
riferito al 1° gennaio 2018,  e  ne  cura  la  pubblicazione  di  cui
all'art. 6, comma 2; 
    b)  entro  il  15   giugno   2018,   il   commissario   trasmette
all'assessore regionale competente in materia  di  autonomie  locali,
alle unioni  territoriali  intercomunali  e  ai  comuni  che  non  vi
partecipano, la proposta di piano di  subentro  di  cui  all'art.  7,
comma 1; 
    c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui  all'art.
7, comma 7, lettera a), sono comunicati  al  commissario  liquidatore
per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro; 
    d) entro il 16 luglio 2018, l'assessore regionale  competente  in
materia di autonomie locali convoca il commissario, i  rappresentanti
delle unioni territoriali intercomunali  e  dei  comuni  che  non  vi
partecipano per l'intesa sul piano di subentro  di  cui  all'art.  7,
comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa  entro  il  25
luglio 2018, si prescinde dalla stessa; 
    e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro e' approvato con
deliberazione  della  giunta  regionale  su  proposta  dell'assessore
regionale competente in materia di autonomie locali; 
    f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al capo  II
e delle relative risorse opera a far data dal 1° settembre 2018; 
    g) entro il 25 luglio 2018, la giunta  regionale,  previo  parere
della commissione  consiliare  competente  e  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 9, 9-bis e  9-ter,  adotta  la  deliberazione
recante i criteri per l'assegnazione  dei  beni  immobili,  dei  beni
mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera b); 
    h)  entro  il  1°  ottobre   2018,   il   commissario   trasmette
all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali  la
proposta di piano di liquidazione con le modalita' di cui all'art. 8,
comma 1; 
    i) entro il 15 novembre 2018,  la  giunta  regionale  approva  il
piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'art. 8,  comma
4;  la  relativa  deliberazione  e'  trasmessa  al  commissario   nei
successivi sette giorni ai sensi del  comma  3-septies  del  medesimo
articolo; 
    l) le province di cui all'art. 2, comma  3,  sono  soppresse  con
effetto dal 1° gennaio 2019; dalla  medesima  data  hanno  effetto  i
trasferimenti di cui all'art. 8, comma 5; 
    m) entro il 31 gennaio 2019 il commissario  approva  il  bilancio
finale di liquidazione; l'incarico del  commissario  cessa  con  tale
adempimento. 
  2. Al procedimento di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.». 
  51. Al comma 4 dell'art. 11 della legge  regionale  n.  20/2016  le
parole «Fino alla scadenza del mandato o alla  cessazione  anticipata
dei propri organi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al  subentro
della Regione». 
  52. La Provincia di Udine destina l'intero importo dell'avanzo  non
vincolato come accertato con il rendiconto di gestione 2017 a  favore
delle unioni territoriali intercomunali  del  proprio  territorio  di
riferimento, a titolo  di  compartecipazione,  per  l'intesa  per  lo
sviluppo di cui all'art. 7 della  legge  regionale  n.  18/2015,  per
interventi di investimento di area vasta. 
  53. Le somme di cui al comma  52  sono  ripartite  con  i  seguenti
criteri: 
    a) per il 70 per cento in misura proporzionale  alla  popolazione
residente di ciascuna unione territoriale intercomunale alla data del
31  dicembre  2016,  rispetto  alla   popolazione   complessiva   del
territorio di riferimento, sulla base dei dati validati dall'ISTAT; 
    b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di
ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto  alla  superficie
totale di riferimento. 
  54. I dati  della  popolazione  residente  e  della  superficie  di
ciascuna unione  territoriale  intercomunale  di  cui  al  comma  53,
lettere a) e b), sono forniti alla provincia dalla Regione. 
  55. Le  somme  che  affluiranno  al  bilancio  regionale  derivanti
dall'avanzo  non  vincolato  del  bilancio  di   liquidazione   della
Provincia di Udine sono destinate nel 2019 alle  unioni  territoriali
intercomunali del territorio della Provincia di Udine per finanziare,
a titolo di  compartecipazione,  l'intesa  per  lo  sviluppo  di  cui
all'art. 7 della  legge  regionale  n.  18/2015,  per  interventi  di
investimento di area vasta. 
  56. Le somme di cui al comma  55  sono  ripartite  con  i  seguenti
criteri: 
    a) per il 70 per cento in misura proporzionale  alla  popolazione
residente di ciascuna unione territoriale intercomunale alla data del
31 dicembre, rispetto alla popolazione complessiva del territorio  di
riferimento, sulla base dei dati piu' recenti validati dall'ISTAT; 
    b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di
ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto  alla  superficie
totale di riferimento. 
  57.  Al  fine  di  garantire  l'imprescindibile  funzionalita'   ed
efficienza dell'azione  amministrativa,  l'amministrazione  regionale
disciplina con proprio regolamento le spese economali,  la  procedura
per la gestione economale della spesa e le  competenze  dell'economo,
per le esigenze della Direzione centrale  competente  in  materia  di
servizi generali e  logistica,  in  applicazione  del  paragrafo  6.4
dell'allegato  4/2  «Principio  contabile  applicato  concernente  la
contabilita' finanziaria» del decreto legislativo n. 118/2011. 
  58. La Regione, previa istanza del Comune di Sauris alla  Direzione
centrale competente in materia di ambiente ed  energia,  rateizza  in
trent'anni il credito di  849.250  euro  vantato  nei  confronti  del
comune medesimo. Trova applicazione l'art. 51 della  legge  regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
  59. Al comma 16 dell'art. 10 della legge regionale  n.  24/2016  le
parole «al 31 dicembre 2018 per le sole attivita' per le  quali  alla
data del 31 dicembre 2016 siano stati assunti impegni  di  spesa,  in
relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti, nei confronti  di
terzi da parte della Comunita' montana del Torre, Natisone e Collio o
degli enti subentranti» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno
2019 per sole attivita'  riguardanti  gli  interventi  che  risultano
inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e  38  della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei  comprensori
montani del Friuli-Venezia Giulia)».