Art. 9 Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica 1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «entro il termine stabilito dalla legge regionale per l'approvazione del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno per consentire l'avvio della concertazione di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali)». 2. All'art. 26 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera l) del comma 1 dopo le parole «a finanziamento europeo» sono aggiunte le seguenti: «, relativamente alle funzioni esercitate dall'unione ai sensi del presente articolo»; b) la lettera m) del comma 1 e' abrogata; c) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le unioni comunicano entro dieci giorni alla Regione, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'avvenuta attivazione delle funzioni di cui al presente comma.». 3. In considerazione delle criticita' comunicate da alcune unioni relativamente al rispetto del termine del 1° gennaio 2018 previsto dal comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 26/2014 per l'attivazione di tutte le funzioni comunali residue, la tardiva attivazione di tali funzioni, comunque non oltre il 1° luglio 2018, comporta unicamente le conseguenze finanziarie di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018). 4. All'art. 27 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 1 dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: «5-bis) gestione dei servizi tributari;»; b) alla lettera c) del comma 1 le parole «dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine stabilito dalla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4»; c) al comma 4 le parole «e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti» sono soppresse e le parole «l'Osservatorio per la riforma di cui all'art. 59 fornisce» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANCI Friuli-Venezia Giulia propone»; d) il comma 4-bis e' abrogato; e) al comma 5 le parole «ai commi 3 e 4 possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3 sono». 5. La gestione associata delle funzioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 26/2014, come modificata dalla lettera b) del comma 4, e' disciplinata secondo i tempi e modi indicati in apposito cronoprogramma approvato dalle unioni territoriali intercomunali entro il 31 marzo 2018. L'adozione e l'attuazione del cronoprogramma sono condizioni per beneficiare dei fondi di cui all'intesa per lo sviluppo dal 2019. 6. Al comma 5 dell'art. 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali n. 1/2006, n. 26/2014, n. 18/2007, n. 9/2009, n. 19/2013, n. 34/2015, n. 18/2015, n. 3/2016, n. 13/2015, n. 23/2007, n. 2/2016 e n. 27/2012), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 7. Al comma 1-bis dell'art. 40 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «Entro il 31 dicembre 2016» e «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono soppresse; b) dopo le parole «facenti parte di convenzioni attuative» sono aggiunte le seguenti: «, in essere al 31 dicembre 2017,». 8. All'art. 56-ter della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dopo le parole «in essere al 30 novembre 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per le funzioni di cui all'allegato C, punto 9, lettere b) e c)»; b) al comma 5 la parola «Fontanafredda» e la parola «Tricesimo» sono soppresse. 9. All'allegato C-bis della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Friuli Centrale e' soppressa la parola «Tricesimo,»; b) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Livenza-Cansiglio-Cavallo, dopo la parola «Caneva» e' aggiunta la parola «, Fontanafredda»; c) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Noncello e' soppressa la parola «Fontanafredda,»; d) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Torre, dopo la parola «Tarcento» e' aggiunta la parola «, Tricesimo». 10. Il processo di integrazione dei comuni, assegnati in forza del comma 9 a una diversa area territoriale adeguata, e' attuato entro il 31 dicembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato fra le unioni territoriali intercomunali e i comuni interessati e comunicato alla Regione. 11. Il cronoprogramma di cui al comma 10 prevede: a) le modalita' e i tempi per l'integrazione del comune nella gestione associata delle funzioni di cui all'art. 23 della legge regionale n. 26/2014 nell'ambito dell'area territoriale adeguata di nuova assegnazione; b) le modalita' e i tempi di integrazione della rappresentanza del comune negli organi della unione territoriale intercomunale di nuova pertinenza; c) le modalita' e i tempi di regolazione dei rapporti finanziari tra le unioni territoriali intercomunali e i comuni interessati; d) ogni altra disposizione utile a regolare il processo di integrazione del comune nel nuovo contesto istituzionale e organizzativo. 12. Per i comuni assegnati a una diversa area territoriale adeguata ai sensi del comma 9, la decorrenza del 1° gennaio 2018, prevista dagli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 26/2014 per l'esercizio associato delle funzioni, e' differita secondo le date previste dal cronoprogramma di cui al comma 11. 13. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono aggiunti i seguenti: «6-bis. La mancata attivazione delle funzioni di cui all'art. 26 della legge regionale n. 26/2014 nei termini ivi previsti, come comunicata all'amministrazione regionale attraverso l'apposito applicativo, comporta la decurtazione delle risorse regionali stanziate nell'ambito dell'intesa per lo sviluppo nella misura massima del 10 per cento, salvo motivate e comprovate ragioni. 6-ter. La giunta regionale con propria deliberazione valuta le ragioni addotte per la mancata comunicazione e la misura della decurtazione delle risorse dell'intesa per lo sviluppo.». 14. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, introdotte dal comma 13, trovano applicazione dal 2019 a valere sulle risorse previste dall'intesa per lo sviluppo a decorrere dal medesimo anno. 15. All'art. 8 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5-bis dopo le parole «dall'ente sovracomunale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni,»; b) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.». 16. Dopo il comma 9-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 18/2015 e' inserito il seguente: «9-ter. I patti territoriali di cui al comma 9, lettera b), definiscono l'utilizzo delle risorse regionali gia' assegnate alle unioni territoriali intercomunali con la concertazione di cui all'art. 7 e relativi patti territoriali, residuate dall'attuazione degli interventi.». 17. In sede di prima applicazione dell'art. 14, comma 9-ter della legge regionale n. 18/2015, come inserito dal comma 16, la destinazione delle risorse per l'attuazione degli interventi concertati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), in attuazione dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' definita con i patti territoriali di cui all'art. 14, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 18/2015, che possono, altresi', rideterminare l'oggetto degli interventi gia' finanziati nell'anno 2017 purche' nell'ambito della medesima finalita' strategica e tipologia di intervento. 18. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 18/2015 la parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2024». 19. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2015 dopo le parole «normativa statale» sono aggiunte le seguenti «assicurando comunque spazi finanziari verticali necessari per la copertura delle premialita' derivanti dalla cessione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali nell'esercizio precedente. Per l'anno 2018 la Regione assicura la cessione di spazi finanziari verticali complessivi per un importo massimo di 10 milioni di euro». 20. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 e' inserito il seguente: «3-bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'art. 30, comma 3, e' sperimentale per il primo triennio di applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'art. 30, comma 3, lettera d-bis), sono definite in esito alla sperimentazione.». 21. Dopo il comma 1-ter dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 e' inserito il seguente: «1-quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, e' applicata una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale per l'esercizio successivo.». 22. In sede di prima applicazione dell'art. 31, comma 1-quater della legge regionale n. 18/2015, come inserito dal comma 21, gli enti locali della Regione sono tenuti a inviare in via telematica alla banca dati regionale dedicata i certificati al rendiconto degli esercizi dal 2012 al 2016, entro il 28 febbraio 2018. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente e' applicata una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale per l'esercizio 2019. 23. Al comma 57 dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019». 24. Al comma 23 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 25. Al comma 24 dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2015 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019». 26. Il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 10/2016 e' abrogato. 27. Al comma 30 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018». 28. Dopo il comma 88 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/2016 e' inserito il seguente: «88-bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 e' presentata entro il 31 marzo di ogni anno corredata del programma per l'utilizzo delle risorse e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalita' di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.». 29. La Regione e' autorizzata a mantenere a carico dell'ufficio stralcio delle province gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni in materia di viabilita' provinciale trasferite a «FVG Strade S.p.a.» fino all'effettivo subentro da parte della societa' medesima nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 30. Nell'ambito dei trasferimenti ordinari a «FVG Strade S.p.a.», la Regione tiene conto degli oneri di cui al comma 29, eventualmente sostenuti dopo il 1° gennaio 2018. 31. Per le finalita' di cui all'art. 10, comma 21 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui all'art. 10, comma 46 della legge regionale n. 31/2017, le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate nel 2017. 32. Per le finalita' di cui all'art. 10, comma 11 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita'), le iniziative volte a sostenere e accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere realizzate da Federsanita' ANCI FVG anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate nel 2017. 33. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 37/2017, i criteri di calcolo per determinare il risparmio strutturale derivante dalla soppressione delle province del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008, n. 9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n. 10/2016), fanno riferimento ai dati relativi alla spesa corrente dell'anno 2013 riferiti alla funzione denominata «Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo», estrapolati dai certificati di rendiconto al bilancio presenti sulla banca dati del Ministero dell'interno. Dal valore complessivo della funzione sono dedotti i valori relativi al servizio «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali» e agli interventi di «Personale», «Interessi passivi» ed «Imposte e tasse» riferiti a tutti gli altri servizi ricompresi nella funzione. Al valore determinato secondo quanto previsto dai periodi precedenti e' aggiunta la quota annua derivante dal risparmio delle spese sostenute per l'indizione delle elezioni provinciali, calcolato su un periodo di dieci anni. 34. Dal 1° gennaio 2018 il risparmio strutturale di cui al comma 33 e' quantificato in 13.479.573 euro, in esito alla soppressione delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste a decorrere dal 1° ottobre 2017 e tenuto conto del commissariamento della Provincia di Udine dalla scadenza del mandato elettorale. A decorrere dal 2019 il risparmio strutturale a regime e' quantificato in 15.349.588 euro. 35. Il risparmio strutturale complessivamente conseguito a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale relativamente alla spesa di personale, in esito alla procedura di superamento e successiva soppressione delle province del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale n. 26/2014 e della legge regionale n. 20/2016, e' desunto dal confronto dei dati consolidati del conto annuale del personale delle province e della Regione per gli esercizi 2013 e 2016. 36. Il risparmio strutturale di cui al comma 35, in esito agli effetti del trasferimento delle funzioni e della conseguente razionalizzazione ed efficientamento operato dalla Regione, e' quantificato fino al 2016 in 20.173.472 euro. L'importo del risparmio e' rivalutato nel 2018 e nel 2019 in esito al completamento delle operazioni di trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione, alle unioni territoriali intercomunali e ai comuni. 37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da 33 a 36 e' pari a 33.653.045 euro a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 2019, il risparmio complessivo e' pari a 35.523.060 euro. 38. Ai risparmi strutturali individuati ai commi da 33 a 37 si aggiungono, negli anni successivi, anche i risparmi tendenziali derivanti dalla completa attuazione della legge regionale n. 26/2014 in ordine all'esercizio delle funzioni comunali tramite le unioni territoriali intercomunali, che consente di realizzare economie di scala derivanti da una razionalizzazione organizzativa in termini di personale e piu' elevanti standard di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse. 39. All'art. 5 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire la civile e pacifica convivenza civile, la Regione promuove l'impiego del volontariato in attivita' di informazione, educazione e supporto alla sicurezza stradale, nel rispetto dei principi e delle finalita' previste dalle leggi statali e regionali in materia.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante della polizia locale, e' volto a fornire assistenza alla cittadinanza con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.»; c) al comma 3 le parole «o il responsabile del Servizio di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «della polizia locale»; d) al comma 4 le parole «in relazione alle diverse tipologie di attivita'» sono soppresse; e) alla lettera b) del comma 4 le parole «le dotazioni e l'abbigliamento» sono sostituite dalle seguenti: «le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale»; f) al comma 5 le parole «dalla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali». 40. La Regione adegua il regolamento recante norme sui «Volontari per la sicurezza», in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5 della legge regionale n. 9/2009, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres., alle disposizioni di cui al comma 39, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 41. Le modifiche di cui al comma 39 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 40. 42. L'art. 25 della legge regionale n. 9/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Regolamenti). - 1. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale di polizia locale, di funzionalita' e di omogeneita' sul territorio regionale, con regolamento adottato sentito il Consiglio delle autonomie locali sono, altresi', determinati: a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione; b) le caratteristiche delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonche' le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale; c) i gradi, i criteri di attribuzione e le caratteristiche dei distintivi di grado. 2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale nonche' la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerenze e dei distintivi di specialita' sono definite con decreto del direttore della struttura competente in materia di polizia locale, su proposta del comitato tecnico della polizia locale. 3. I regolamenti previsti dagli articoli 5 e 18 sono adottati sentito il consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione consiliare.». 43. I termini, fissati con il programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato dalla giunta regionale con la deliberazione n. 1310 del 3 luglio 2015, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2009, per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione dei contributi sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 30 settembre 2018, per le sole attivita' per le quali alla data del 31 dicembre 2017 siano stati assunti impegni di spesa in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi. 44. Per le finalita' previste dal comma 43 gli enti locali beneficiari inviano apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il 31 gennaio 2018. 45. Ai comuni turistici, di cui all'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 26/2014, il cui mancato rispetto del patto di stabilita' 2014 sia accertato nel 2017 e qualora l'entita' dello sforamento risulti inferiore allo 0,1 per cento rispetto al valore complessivo del bilancio dell'ente riferito all'esercizio in cui si e' verificato il mancato conseguimento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa regionale e statale in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio 2017. 46. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2016 le parole «allo scadere dei dodici mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le previsioni di cui all'art. 10». 47. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2016 sono inseriti i seguenti: «4-bis. La partecipazione in «Pordenone Fiere S.p.a.» della Provincia di Udine e' attribuita all'Unione del Noncello. 4-ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella promozione delle attivita' produttive del territorio, la quota di partecipazione di «Pordenone Fiere S.p.a.» assegnata con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1695, al Comune di Pordenone per successione della Provincia di Pordenone, previo consenso del comune stesso, e' trasferita senza corrispettivo all'unione territoriale intercomunale del Noncello.». 48. Dopo il comma 3 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 20/2016 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il complesso immobiliare "Centro residenziale per portatori di handicap Gravi-Gravissimi e Centro socio-educativo e riabilitativo diurni a Udine", comprese le relative pertinenze, e' trasferito in proprieta' all'azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalita' previste dall'art. 8, al fine di garantire la continuita' nella gestione delle funzioni delegate da parte dei comuni degli ambiti distrettuali di riferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").». 49. Al comma 2 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 20/2016 le parole «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera l)». 50. L'art. 10 della legge regionale n. 20/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Procedimento per la soppressione delle province di cui all'art. 2, comma 3). - 1. Il procedimento per la soppressione delle province di cui all'art. 2, comma 3, e' attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma: a) entro il 1° giugno 2018, il commissario trasmette all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle unioni territoriali intercomunali e ai comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, riferito al 1° gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'art. 6, comma 2; b) entro il 15 giugno 2018, il commissario trasmette all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle unioni territoriali intercomunali e ai comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'art. 7, comma 1; c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'art. 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro; d) entro il 16 luglio 2018, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il commissario, i rappresentanti delle unioni territoriali intercomunali e dei comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'art. 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa; e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro e' approvato con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali; f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al capo II e delle relative risorse opera a far data dal 1° settembre 2018; g) entro il 25 luglio 2018, la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9-bis e 9-ter, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b); h) entro il 1° ottobre 2018, il commissario trasmette all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1; i) entro il 15 novembre 2018, la giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'art. 8, comma 4; la relativa deliberazione e' trasmessa al commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3-septies del medesimo articolo; l) le province di cui all'art. 2, comma 3, sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'art. 8, comma 5; m) entro il 31 gennaio 2019 il commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del commissario cessa con tale adempimento. 2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.». 51. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2016 le parole «Fino alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei propri organi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al subentro della Regione». 52. La Provincia di Udine destina l'intero importo dell'avanzo non vincolato come accertato con il rendiconto di gestione 2017 a favore delle unioni territoriali intercomunali del proprio territorio di riferimento, a titolo di compartecipazione, per l'intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, per interventi di investimento di area vasta. 53. Le somme di cui al comma 52 sono ripartite con i seguenti criteri: a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre 2016, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati validati dall'ISTAT; b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento. 54. I dati della popolazione residente e della superficie di ciascuna unione territoriale intercomunale di cui al comma 53, lettere a) e b), sono forniti alla provincia dalla Regione. 55. Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 alle unioni territoriali intercomunali del territorio della Provincia di Udine per finanziare, a titolo di compartecipazione, l'intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, per interventi di investimento di area vasta. 56. Le somme di cui al comma 55 sono ripartite con i seguenti criteri: a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati piu' recenti validati dall'ISTAT; b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento. 57. Al fine di garantire l'imprescindibile funzionalita' ed efficienza dell'azione amministrativa, l'amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economali, la procedura per la gestione economale della spesa e le competenze dell'economo, per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria» del decreto legislativo n. 118/2011. 58. La Regione, previa istanza del Comune di Sauris alla Direzione centrale competente in materia di ambiente ed energia, rateizza in trent'anni il credito di 849.250 euro vantato nei confronti del comune medesimo. Trova applicazione l'art. 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 59. Al comma 16 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/2016 le parole «al 31 dicembre 2018 per le sole attivita' per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano stati assunti impegni di spesa, in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti, nei confronti di terzi da parte della Comunita' montana del Torre, Natisone e Collio o degli enti subentranti» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2019 per sole attivita' riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia)».