Art. 10 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. E' fatto obbligo ai soggetti di cui  all'art.  2,  comma  1,  di
presentare alla Regione, entro il termine fissato dal regolamento  di
cui all'art. 8, il rendiconto nelle forme previste dall'art. 43 della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  di  accesso),
esclusivamente in relazione  all'utilizzo  delle  somme  percepite  a
titolo  di  incentivo,  unitamente  a  una  relazione  sull'attivita'
realizzata con il contributo  concesso,  fatti  salvi  gli  eventuali
ulteriori vincoli di rendicontazione previsti dalla vigente normativa
in materia di aiuti di Stato.