Art. 10 Rendicontazione 1. E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal regolamento di cui all'art. 8, il rendiconto nelle forme previste dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo, unitamente a una relazione sull'attivita' realizzata con il contributo concesso, fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli di rendicontazione previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato.