Art. 11 Controlli 1. La Regione effettua il controllo amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi oggetto dei contributi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario. 2. Qualora, a seguito del controllo, l'amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarita', o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, puo' disporre, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, la revoca dei contributi concessi.