Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1. La Regione effettua il controllo amministrativo  e  finanziario,
anche a campione e in loco, sugli interventi oggetto  dei  contributi
di cui alla presente  legge,  al  fine  di  verificare  lo  stato  di
attuazione degli stessi, il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dal
provvedimento di concessione, la veridicita'  delle  dichiarazioni  e
delle informazioni prodotte dal beneficiario. 
  2. Qualora, a seguito del  controllo,  l'amministrazione  regionale
ravvisi gravi o reiterate irregolarita', o il mancato rispetto  degli
obblighi  di  cui  al  comma  1,  puo'  disporre,  con  decreto   del
responsabile della struttura  regionale  competente,  la  revoca  dei
contributi concessi.