Art. 12 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale  esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e valuta i  risultati  ottenuti  in  termini  di
interventi a sostegno delle Universita'  della  terza  eta'  e  della
libera eta', comunque denominate, nel contesto dell'apprendimento non
formale degli adulti e degli anziani. 
  2. La Giunta  regionale  predispone,  con  cadenza  triennale,  una
relazione informativa per il Consiglio regionale.  La  relazione,  in
particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui
alla presente legge,  il  livello  di  coinvolgimento  raggiunto  dai
soggetti di cui  all'art.  2,  comma  1,  le  attivita'  svolte  e  i
contenuti trattati in occasione della assemblea di cui all'art. 9. 
  3. La relazione prevista al comma 2 e' resa  pubblica,  insieme  ai
documenti consiliari  che  ne  concludono  l'esame,  in  particolare,
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del  Consiglio
regionale.