Art. 12 Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno delle Universita' della terza eta' e della libera eta', comunque denominate, nel contesto dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani. 2. La Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, le attivita' svolte e i contenuti trattati in occasione della assemblea di cui all'art. 9. 3. La relazione prevista al comma 2 e' resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.