Art. 2 Soggetti e benefici 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attivita' culturali e didattiche istituzionali, alle Universita' della terza eta' e della libera eta', comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono tale scopo. 2. I contributi di cui al comma 1, per le attivita' culturali e didattiche, possono essere utilizzati a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, nonche' per l'utilizzazione delle strutture all'uopo destinate, per la redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi, per viaggi e visite di istruzione connessi con l'attivita', per l'acquisto di libri, di riviste, di giornali e di altro materiale didattico. 3. Al fine di sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani, l'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 ulteriori contributi, a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalita' della presente legge. 4. I contributi di cui al comma 3 sono commisurati al costo del progetto, e comunque in misura non eccedente a 1.500 euro.