Art. 2 
 
                         Soggetti e benefici 
 
  1. Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  all'art.  1,
l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi,  a
titolo di concorso nelle spese per  lo  svolgimento  delle  attivita'
culturali e didattiche istituzionali, alle  Universita'  della  terza
eta' e della libera eta', comunque denominate, istituite o gestite da
associazioni e fondazioni che si prefiggono tale scopo. 
  2. I contributi di cui al comma 1, per  le  attivita'  culturali  e
didattiche, possono essere utilizzati  a  titolo  di  concorso  nelle
spese per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici,
nonche' per l'utilizzazione delle strutture all'uopo  destinate,  per
la redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi,  per
viaggi  e  visite  di  istruzione  connessi  con   l'attivita',   per
l'acquisto di libri, di riviste, di giornali  e  di  altro  materiale
didattico. 
  3. Al fine di  sostenere  e  promuovere  la  dimensione  europea  e
internazionale dell'apprendimento non formale degli  adulti  e  degli
anziani,  l'amministrazione  regionale  e'  altresi'  autorizzata   a
concedere ai soggetti di cui  al  comma  1  ulteriori  contributi,  a
titolo  di  concorso   nelle   spese   di   progettazione,   per   la
partecipazione  a  programmi  e  progetti  europei  e  internazionali
coerenti con le finalita' della presente legge. 
  4. I contributi di cui al comma 3 sono  commisurati  al  costo  del
progetto, e comunque in misura non eccedente a 1.500 euro.