Art. 3 
 
                       Accesso alle attivita' 
 
  1. L'iscrizione e la frequenza  alle  attivita'  delle  Universita'
della terza eta' e della libera eta',  comunque  denominate,  di  cui
alla presente legge e' libera, fatto salvo l'eventuale versamento  di
una quota associativa o di partecipazione che, in particolari casi di
bisogno o indigenza da parte degli associati, puo' essere oggetto  di
riduzione o  di  esenzione  in  conformita'  ai  relativi  statuti  e
regolamenti associativi. 
  2. Per l'accesso alle attivita' non e' necessario  il  possesso  di
alcun titolo di studio.