Art. 3 Accesso alle attivita' 1. L'iscrizione e la frequenza alle attivita' delle Universita' della terza eta' e della libera eta', comunque denominate, di cui alla presente legge e' libera, fatto salvo l'eventuale versamento di una quota associativa o di partecipazione che, in particolari casi di bisogno o indigenza da parte degli associati, puo' essere oggetto di riduzione o di esenzione in conformita' ai relativi statuti e regolamenti associativi. 2. Per l'accesso alle attivita' non e' necessario il possesso di alcun titolo di studio.