Art. 4 
 
                      Contenuti delle attivita' 
 
  1. Il programma  delle  attivita'  e'  rivolto  particolarmente  al
rafforzamento della formazione  civica,  sociale  e  culturale  della
persona, al fine di favorire il senso di appartenenza alla  comunita'
e la costruzione di un progetto di vita consapevole che definisca  la
persona quale soggetto attivo nella societa'.  Puo'  altresi'  tenere
conto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle varie identita'
linguistiche e culturali della Regione. 
  2. Il programma di  cui  al  comma  1,  puo'  altresi'  favorire  i
rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni  pubbliche  e
private operanti nei settori culturali,  educativi,  ricreativi,  dei
servizi sociali e del volontariato. 
  3. Al termine dell'anno accademico o della  attivita'  culturale  o
didattica, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, possono  rilasciare
un attestato di partecipazione che, in ogni caso, non  puo'  assumere
valore legale.