Art. 4 Contenuti delle attivita' 1. Il programma delle attivita' e' rivolto particolarmente al rafforzamento della formazione civica, sociale e culturale della persona, al fine di favorire il senso di appartenenza alla comunita' e la costruzione di un progetto di vita consapevole che definisca la persona quale soggetto attivo nella societa'. Puo' altresi' tenere conto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle varie identita' linguistiche e culturali della Regione. 2. Il programma di cui al comma 1, puo' altresi' favorire i rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private operanti nei settori culturali, educativi, ricreativi, dei servizi sociali e del volontariato. 3. Al termine dell'anno accademico o della attivita' culturale o didattica, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, possono rilasciare un attestato di partecipazione che, in ogni caso, non puo' assumere valore legale.