Art. 5 Requisiti dei beneficiari dei contributi regionali 1. Per poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) operare senza fini di lucro; b) avere sede legale e svolgere l'attivita' nel territorio regionale; c) essere legalmente costituiti e possedere regolare atto costitutivo o statuto; d) svolgere la propria attivita' da almeno un anno; e) prevedere lo studio della realta' culturale, socio-economica e artistica del Friuli-Venezia Giulia; f) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilita', sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attivita' culturali e didattiche da svolgere; g) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarita' contributiva; h) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile del personale e degli associati; i) avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o dell'attivita' svolta. 2. La struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in sede di valutazione della domanda di ammissione al contributo. 3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere f), g) e h), deve essere posseduto alla data di avvio delle attivita' finanziate.