Art. 5 
 
         Requisiti dei beneficiari dei contributi regionali 
 
  1. Per poter accedere ai contributi di cui alla presente  legge,  i
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, devono essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) operare senza fini di lucro; 
    b) avere  sede  legale  e  svolgere  l'attivita'  nel  territorio
regionale; 
    c)  essere  legalmente  costituiti  e  possedere  regolare   atto
costitutivo o statuto; 
    d) svolgere la propria attivita' da almeno un anno; 
    e) prevedere lo studio della realta' culturale, socio-economica e
artistica del Friuli-Venezia Giulia; 
    f) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di
accessibilita', sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attivita'
culturali e didattiche da svolgere; 
    g) rispettare le disposizioni  delle  leggi  vigenti  in  materia
lavoristica, fiscale,  tributaria,  previdenziale  e  di  regolarita'
contributiva; 
    h) essere  in  possesso  di  idonea  copertura  assicurativa  per
infortuni e responsabilita' civile del personale e degli associati; 
    i) avere personale docente in possesso di un diploma di laurea  o
di una  esperienza  specialistica  nella  disciplina  attinente  agli
argomenti del corso o dell'attivita' svolta. 
  2. La struttura regionale competente in materia di formazione e  di
istruzione procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al
comma 1 in  sede  di  valutazione  della  domanda  di  ammissione  al
contributo. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere  f),  g)  e
h),  deve  essere  posseduto  alla  data  di  avvio  delle  attivita'
finanziate.