Art. 7 
 
                         Criteri di riparto 
 
  1. Per ciascun anno accademico i  contributi  di  cui  all'art.  2,
comma 1, sono concessi: 
    a) nella misura del 40 per cento, in base al  numero  di  ore  di
didattica  e   di   laboratorio   realizzate   nell'anno   accademico
precedente; 
    b) nella misura del  50  per  cento,  in  base  al  numero  degli
associati nell'anno accademico precedente; 
    c) nella misura del  10  per  cento,  in  base  al  numero  degli
associati che abbiano compiuto il  sessantacinquesimo  anno  di  eta'
nell'anno accademico precedente.