Art. 7 Criteri di riparto 1. Per ciascun anno accademico i contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi: a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico precedente; b) nella misura del 50 per cento, in base al numero degli associati nell'anno accademico precedente; c) nella misura del 10 per cento, in base al numero degli associati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' nell'anno accademico precedente.