Art. 10 Comitato ittico 1. Il Comitato ittico e' l'organo consultivo finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazio-ni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne. 2. Il Comitato ittico rimane in carica cinque anni ed e' composto da: a) l'Assessore competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, in qualita' di Presidente; b) tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, di seguito Direzione centrale competente, dalla Direzione centrale competente in materia di bio-diversita' e dalla Direzione centrale competente in materia di idraulica; c) sei rappresentanti eletti dai pescatori sportivi; d) un rappresentante eletto dai pescatori professionali; e) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani; f) un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari; g) un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie; h) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in ma-teria di danno ambientale); i) un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE); j) un rappresentante designato dall'Universita' di Trieste e un rappresentante designato dall'Universita' di Udine; k) un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA); l) un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia; m) un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione. 3. Il Direttore generale di ETPI partecipa alle sedute del Comitato ittico senza diritto di voto.