Art. 11 
 
                     Nomina del Comitato ittico 
 
  1. Il Comitato ittico e' nominato dalla Giunta regionale sulla base
dei nominativi che risultano eletti o designati in applicazione delle
disposizioni del presente articolo. 
  2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo  10,
comma 2, lettera c), sono eletti dall'assemblea  formata  dai  legali
rappresentanti,  o  loro  delegati,  delle  organizzazioni  di  pesca
sportiva con sede operativa  in  regione,  delle  societa'  sportive,
delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano
nell'ambito  della  pesca  sportiva,  iscritte  nell'elenco  di   cui
all'articolo 17, comma 2. Ai fini dello svolgimento delle elezioni la
Giunta  regionale  individua  sei  aree  del  territorio   regionale,
ciascuna  delle  quali  rappresenta   un   collegio   elettorale.   I
maggiorenni che hanno versato il canone annuale nell'anno in corso  e
nei due anni precedenti possono  presentare  la  propria  candidatura
individuale per un unico collegio elettorale, ancorche' non siano ivi
residenti e ancorche' non siano iscritti  ad  alcuna  organizzazione,
societa' o associazione. Ciascun componente dell'assemblea esprime un
solo voto per un candidato del collegio elettorale  in  cui  ha  sede
l'organizzazione, la societa' o l'associazione  che  rappresenta.  E'
eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso  di  parita',
il piu' giovane d'eta'. 
  3.  Il  rappresentante   dei   pescatori   professionali   di   cui
all'articolo 10,  comma  2,  lettera  d),  e'  eletto  dall'assemblea
formata dai  pescatori  professionali  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 29, comma 7, lettera a). Le candidature sono individuali
e ciascun avente diritto esprime un voto. E' eletto  chi  ottiene  il
maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' giovane d'eta'. 
  4. Il  rappresentante  degli  operatori  ittici  volontari  di  cui
all'articolo 10, comma 2,  lettera  f),  e  il  rappresentante  delle
guardie giurate volontarie di cui all'articolo 10, comma  2,  lettera
g),  sono  rispettivamente  eletti  dalle  assemblee  formate   dagli
operatori e dalle guardie giurate iscritti negli elenchi di cui  agli
articoli 18, comma 3, e 43, comma 5. Le candidature sono  individuali
e ciascun avente diritto esprime un voto. E' eletto  chi  ottiene  il
maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' giovane d'eta'. 
  5. La convocazione delle assemblee di  cui  ai  commi  2,  3  e  4,
nonche' le modalita' operative di presentazione delle  candidature  e
di espressione del voto per le elezioni  dei  rappresentanti  di  cui
all'articolo 10, comma 2, lettere c), d), f) e g), sono disposte  con
provvedimento del Direttore generale dell'ETPI. 
  6. Il rappresentante di cui all'articolo 10, comma 2,  lettera  h),
e' designato entro  il  termine  indicato  dalla  Direzione  centrale
competente. Qualora la  designazione  non  sia  congiunta  la  Giunta
regionale  nomina  il  componente  scegliendolo  fra   i   nominativi
indicati. 
  7. I rappresentanti di cui all'articolo 10, comma  2,  lettere  e),
i), j), k), l) e m), sono comunicati entro il termine indicato  dalla
Direzione centrale competente. 
  8. I componenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c),  d)  e
h),  possono  essere  confermati  per  una  sola  volta   anche   non
consecutiva. 
  9. In caso di sostituzione di un componente chi subentra rimane  in
carica fino alla  scadenza  del  periodo  di  nomina  del  componente
sostituito. Ai componenti eletti ai  sensi  dei  commi  2,  3,  e  4,
subentrano coloro che hanno ricevuto il maggior numero di  preferenze
e, in caso di parita', il piu' giovane d'eta'. 
  10. Il Presidente ha facolta' di invitare  di  volta  in  volta,  a
titolo consultivo e informativo, funzionari esperti nelle materie  in
discussione, nonche' portatori di interessi coinvolti  nelle  materie
oggetto di discussione. 
  11. La partecipazione ai  lavori  del  Comitato  ittico  avviene  a
titolo gratuito.