Art. 11 Nomina del Comitato ittico 1. Il Comitato ittico e' nominato dalla Giunta regionale sulla base dei nominativi che risultano eletti o designati in applicazione delle disposizioni del presente articolo. 2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono eletti dall'assemblea formata dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle societa' sportive, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2. Ai fini dello svolgimento delle elezioni la Giunta regionale individua sei aree del territorio regionale, ciascuna delle quali rappresenta un collegio elettorale. I maggiorenni che hanno versato il canone annuale nell'anno in corso e nei due anni precedenti possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio elettorale, ancorche' non siano ivi residenti e ancorche' non siano iscritti ad alcuna organizzazione, societa' o associazione. Ciascun componente dell'assemblea esprime un solo voto per un candidato del collegio elettorale in cui ha sede l'organizzazione, la societa' o l'associazione che rappresenta. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' giovane d'eta'. 3. Il rappresentante dei pescatori professionali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), e' eletto dall'assemblea formata dai pescatori professionali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 7, lettera a). Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' giovane d'eta'. 4. Il rappresentante degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e il rappresentante delle guardie giurate volontarie di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), sono rispettivamente eletti dalle assemblee formate dagli operatori e dalle guardie giurate iscritti negli elenchi di cui agli articoli 18, comma 3, e 43, comma 5. Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' giovane d'eta'. 5. La convocazione delle assemblee di cui ai commi 2, 3 e 4, nonche' le modalita' operative di presentazione delle candidature e di espressione del voto per le elezioni dei rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d), f) e g), sono disposte con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI. 6. Il rappresentante di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), e' designato entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente. Qualora la designazione non sia congiunta la Giunta regionale nomina il componente scegliendolo fra i nominativi indicati. 7. I rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere e), i), j), k), l) e m), sono comunicati entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente. 8. I componenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d) e h), possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva. 9. In caso di sostituzione di un componente chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Ai componenti eletti ai sensi dei commi 2, 3, e 4, subentrano coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parita', il piu' giovane d'eta'. 10. Il Presidente ha facolta' di invitare di volta in volta, a titolo consultivo e informativo, funzionari esperti nelle materie in discussione, nonche' portatori di interessi coinvolti nelle materie oggetto di discussione. 11. La partecipazione ai lavori del Comitato ittico avviene a titolo gratuito.