Art. 13 
 
           Modalita' di funzionamento del Comitato ittico 
 
  1. Il Comitato ittico e'  convocato  dal  Presidente  almeno  dieci
giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni
di urgenza. 
  2. Le sedute del Comitato ittico sono valide con la presenza  della
maggioranza dei componenti. I pareri del Comitato ittico sono assunti
con il voto della  maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di  parita'
prevale il voto del Presidente. 
  3. Il Comitato ittico si esprime attraverso  pareri  che,  mettendo
sinteticamente in evidenza le diverse  posizioni  emerse  durante  la
discussione, contengono anche indirizzi, raccomandazioni  o  proposte
di modifica. 
  4. Il Comitato ittico puo' chiedere che gli atti su cui sono  stati
espressi indirizzi, raccomandazioni  o  proposte  di  modifica  siano
sottoposti al parere  una  seconda  volta  al  fine  di  valutare  le
conseguenti integrazioni. 
  5. I pareri del Comitato ittico sono resi entro trenta  giorni  dal
ricevimento della richiesta  e,  nel  caso  di  seconda  lettura  del
medesimo atto ai sensi del comma 4, entro venti giorni.  In  caso  di
decorrenza del termine senza che sia stato  reso  il  parere,  e'  in
facolta' del  Direttore  generale  dell'ETPI  o  dell'Amministrazione
regionale procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.