Art. 14 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dalla Giunta regionale ed e' composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali. 2. Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva. 3. Il Collegio esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti: a) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili; b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale; c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa. 4. Il Collegio puo', in qualsiasi momento, chiedere informazioni al Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo. 5. Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia risorse ittiche. 6. Il trattamento economico dei componenti del Collegio e' a carico dell'ETPI ed e' stabilito nella delibera di nomina.