Art. 14 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il Collegio dei revisori dei  conti  e'  nominato  dalla  Giunta
regionale ed e' composto da tre  membri  iscritti  nel  registro  dei
revisori legali. 
  2. Il Collegio dura in carica cinque anni e  i  componenti  possono
essere confermati per una sola volta anche non consecutiva. 
  3. Il Collegio esercita la funzione di controllo e, in particolare,
svolge i seguenti compiti: 
    a)  verifica  la  regolare  tenuta  della   contabilita'   e   la
corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze  delle  scritture
contabili; 
    b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale; 
    c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa. 
  4. Il Collegio puo', in qualsiasi momento, chiedere informazioni al
Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo. 
  5.  Il  Collegio,  qualora  riscontri  gravi  irregolarita'   nella
gestione, riferisce  immediatamente  alla  Giunta  regionale  tramite
l'Assessore competente in materia risorse ittiche. 
  6. Il trattamento economico dei componenti del Collegio e' a carico
dell'ETPI ed e' stabilito nella delibera di nomina.