Art. 15 Autonomia gestionale e patrimoniale 1. L'ETPI e' dotato di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio, con il quale provvede al finanziamento della propria attivita' istituzionale. 2. Il patrimonio dell'ETPI e' costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali. 3. Alle spese per il funzionamento e per l'attivita', l'ETPI provvede con entrate proprie derivanti da: a) rendite patrimoniali; b) finanziamenti previsti dal bilancio della Regione; c) finanziamenti derivanti dallo Stato e dall'Unione europea per attivita' inerenti le competenze dell'ETPI; d) i canoni di cui agli articoli 27, 30, 32 e 50; e) obblighi ittiogenici di cui all'articolo 39; f) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attivita'; g) introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 44, 45 e 46; h) le liberalita' disposte da enti pubblici e soggetti privati. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal capo II del presente Titolo, l'Ente puo' avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti e istituti e di esperti qualificati e puo' ricorrere all'assunzione di personale operaio con contratto di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, commi 16 e 16 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).