Art. 15 
 
                 Autonomia gestionale e patrimoniale 
 
  1. L'ETPI e' dotato di  un  proprio  patrimonio  e  di  un  proprio
bilancio, con  il  quale  provvede  al  finanziamento  della  propria
attivita' istituzionale. 
  2. Il patrimonio dell'ETPI e' costituito da beni mobili e  immobili
funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali. 
  3. Alle spese  per  il  funzionamento  e  per  l'attivita',  l'ETPI
provvede con entrate proprie derivanti da: 
    a) rendite patrimoniali; 
    b) finanziamenti previsti dal bilancio della Regione; 
    c) finanziamenti derivanti dallo Stato e dall'Unione europea  per
attivita' inerenti le competenze dell'ETPI; 
    d) i canoni di cui agli articoli 27, 30, 32 e 50; 
    e) obblighi ittiogenici di cui all'articolo 39; 
    f) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attivita'; 
    g)   introiti   derivanti   dall'applicazione   delle    sanzioni
amministrative pecuniarie di cui agli articoli 44, 45 e 46; 
    h) le liberalita' disposte da enti pubblici e soggetti privati. 
  4. Per l'esercizio delle funzioni  di  cui  all'articolo  7,  fatto
salvo quanto previsto dal capo II del presente  Titolo,  l'Ente  puo'
avvalersi della  collaborazione  di  altre  amministrazioni,  enti  e
istituti e di esperti qualificati e puo' ricorrere all'assunzione  di
personale operaio con contratto di diritto privato ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 11, commi 16 e 16 bis, della legge regionale 3
luglio 2000, n. 13 (Disposizioni  collegate  alla  Legge  finanziaria
2000).