Art. 17 
 
              Collaborazione con le societa' sportive, 
         le associazioni e le organizzazioni di volontariato 
 
  1. L'ETPI collabora con le societa' sportive, le associazioni e  le
organizzazioni di volontariato che operano  nell'ambito  della  pesca
sportiva e della tutela degli ambienti acquatici per la realizzazione
di iniziative rivolte alla conservazione delle risorse ittiche,  alla
promozione di modalita' di pesca non impattanti per l'ambiente e alla
diffusione di  conoscenze  sulla  pesca  sportiva  e  sugli  ambienti
acquatici soprattutto nei confronti della popolazione piu' giovane. 
  2. Al fine di accrescere la conoscenza nei confronti  dei  soggetti
di cui al comma 1 l'ETPI cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  di  un
elenco in cui possono iscriversi, secondo le modalita' stabilite  con
provvedimento del Direttore  generale,  le  organizzazioni  di  pesca
sportiva con sede operativa in  regione,  le  societa'  sportive,  le
associazioni e le organizzazioni di volontariato costituite  mediante
accordo fra gli aderenti o atto costitutivo e Statuto  che  prevedono
una  struttura  democratica  e  che  operano  senza  fini  di   lucro
nell'ambito della  pesca  sportiva  e  della  tutela  degli  ambienti
acquatici. 
  3. Nell'ambito delle finalita'  di  cui  al  comma  1  l'ETPI,  nel
rispetto della legge regionale 9 novembre  2012,  n.  23  (Disciplina
organica  sul  volontariato  e  sulle  associazioni   di   promozione
sociale), stipula convenzioni con le organizzazioni  di  volontariato
per lo svolgimento  di  attivita'  integrative,  complementari  e  di
supporto alla realizzazione dei seguenti servizi: 
    a) attivita' di salvaguardia della fauna ittica, con  particolare
riguardo agli interventi  da  realizzare  in  occasione  di  asciutte
naturali o artificiali; 
    b) gestione degli impianti  ittici  regionali  o  degli  impianti
delle organizzazioni di  volontariato  per  l'alleva-mento  di  fauna
ittica da destinare alle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento; 
    c) realizzazione  di  immissioni  a  fini  di  pesca  sportiva  e
ripopolamento e di immissioni di fauna ittica oggetto di recupero; 
    d) raccolta di dati e campioni per  i  monitoraggi  ambientali  e
della fauna ittica, per lo studio e per la ricerca scientifica; 
    e) allestimento di attrezzature presso fiere e mostre; 
    f) attivita' didattico - divulgative; 
    g) affissione e manutenzione delle tabelle di  delimitazione  dei
regimi di pesca di cui all'articolo 23, comma 6.