Art. 19 
 
                      Piano di gestione ittica 
 
  1. Il piano di gestione ittica e' il documento di indirizzo tecnico
per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle
acque  interne  e  costituisce  il  quadro  di  riferimento  per   la
predisposizione degli atti di applicazione della presente legge. 
  2. Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi: 
    a) tutela della biodiversita'; 
    b) conservazione della  fauna  ittica  e  dei  relativi  ambienti
acquatici; 
    c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo a  fini
di pesca. 
  3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 2  il  piano
di gestione ittica in particolare: 
    a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze  sulle  specie
ittiche e sugli ambienti acquatici; 
    b) analizza le dinamiche delle  specie  ittiche  e  individua  le
attivita' e le misure volte al miglioramento del  loro  stato  e  dei
relativi ambienti acquatici; 
    c) determina il potenziale di prelievo ittico nelle acque interne
e  stabilisce  i  criteri   per   l'individuazione   di   limitazioni
all'attivita' di pesca; 
    d) stabilisce i  criteri  per  l'individuazione  delle  misure  a
tutela  delle  specie   ittiche,   ivi   compresi   i   criteri   per
l'individuazione delle acque in cui applicare divieti di pesca  e  le
diverse  forme  di  gestione  delle  risorse  ittiche,  fra  cui   in
particolare la pratica del no-kill; 
    e) stabilisce i criteri per l'individuazione delle  acque  idonee
all'istituzione dei campi di gara occasionali, individua le acque  in
cui e' consentito istituire  campi  di  gara  fissi  e  stabilisce  i
criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca; 
    f) individua gli obiettivi e i criteri per la pianificazione e la
realizzazione delle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento; 
    g) individua i criteri per la programmazione e  le  modalita'  di
realizzazione dei monitoraggi degli ambienti acquatici e della  fauna
ittica; 
    h)  individua  i  criteri  per  la  suddivisione  del  territorio
regionale nei bacini di gestione e nei settori  di  cui  all'articolo
21. 
  4. Il piano di gestione  ittica  puo'  contenere  piani  di  azione
specifici per la tutela di specie di particolare interesse e  per  la
gestione  delle  specie   esotiche   invasive   che   minacciano   la
conservazione delle specie ittiche e dell'ambiente acquatico. 
  5. Il piano di gestione ittica: 
    a) e' predisposto a cura dell'ETPI; 
    b)  e'  sottoposto  alla  procedura  di  valutazione   ambientale
strategica; 
    c) e' adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore
generale, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12
e della Direzione centrale competente; 
    d) e' adottato in via definitiva con provvedimento del  Direttore
generale sulla  base  degli  esiti  della  procedura  di  valutazione
ambientale strategica; 
    e) e' approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16. 
  6. Il  piano  di  gestione  ittica  e'  pubblicato  sul  Bollettino
ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente. 
  7.  Il  piano  di  gestione  ittica  e'  aggiornato   con   cadenza
quinquennale.