Art. 19 Piano di gestione ittica 1. Il piano di gestione ittica e' il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della presente legge. 2. Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi: a) tutela della biodiversita'; b) conservazione della fauna ittica e dei relativi ambienti acquatici; c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo a fini di pesca. 3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 2 il piano di gestione ittica in particolare: a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e sugli ambienti acquatici; b) analizza le dinamiche delle specie ittiche e individua le attivita' e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei relativi ambienti acquatici; c) determina il potenziale di prelievo ittico nelle acque interne e stabilisce i criteri per l'individuazione di limitazioni all'attivita' di pesca; d) stabilisce i criteri per l'individuazione delle misure a tutela delle specie ittiche, ivi compresi i criteri per l'individuazione delle acque in cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche, fra cui in particolare la pratica del no-kill; e) stabilisce i criteri per l'individuazione delle acque idonee all'istituzione dei campi di gara occasionali, individua le acque in cui e' consentito istituire campi di gara fissi e stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca; f) individua gli obiettivi e i criteri per la pianificazione e la realizzazione delle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento; g) individua i criteri per la programmazione e le modalita' di realizzazione dei monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica; h) individua i criteri per la suddivisione del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21. 4. Il piano di gestione ittica puo' contenere piani di azione specifici per la tutela di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive che minacciano la conservazione delle specie ittiche e dell'ambiente acquatico. 5. Il piano di gestione ittica: a) e' predisposto a cura dell'ETPI; b) e' sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica; c) e' adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore generale, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12 e della Direzione centrale competente; d) e' adottato in via definitiva con provvedimento del Direttore generale sulla base degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica; e) e' approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16. 6. Il piano di gestione ittica e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente. 7. Il piano di gestione ittica e' aggiornato con cadenza quinquennale.