Art. 2 
 
                              Principi 
 
  1. La Regione attua  le  funzioni  previste  dalla  presente  legge
nell'osservanza dei seguenti principi: 
    a) la gestione di tutte  le  acque  interne  avviene  in  maniera
diretta da parte della Regione, senza delega delle relative  funzioni
a soggetti esterni; 
    b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) e quanto previsto
dalla  sperimentazione  di  cui  all'articolo  50  la   Regione,   in
applicazione del principio di  sussidiarieta'  orizzontale,  si  puo'
avvalere delle associazioni e delle  organizzazioni  di  volontariato
per lo svolgimento  di  attivita'  integrative,  complementari  e  di
supporto ai servizi necessari per l'attuazione della presente legge; 
    c) la Regione riconosce  e  promuove  il  ruolo  della  vigilanza
ittica volontaria anche  quale  strumento  per  sviluppare  il  senso
civico verso l'utilizzo sostenibile delle  risorse  ittiche  e  degli
ambienti acquatici; 
    d) le politiche regionali per la gestione delle  risorse  ittiche
nelle acque interne si fondano su  criteri  e  strumenti  unitari  di
programmazione e controllo, finalizzati ad assicurare un  equilibrato
rapporto fra le esigenze di conservazione della  biodiversita'  delle
specie ittiche, di tutela degli  ambienti  acquatici  e  il  prelievo
delle risorse ittiche; 
    e) la gestione privata a fini di pesca  delle  acque  interne  e'
consentita esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni  rilasciate
ai sensi della presente legge.