Art. 20 Monitoraggi ambientali e della fauna ittica 1. L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di: a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne; b) verificare l'impatto dell'attivita' di pesca sugli ecosistemi delle acque interne; c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva; d) verificare gli impatti delle opere idrauliche; e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo; f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica. 2. Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attivita' tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI puo' svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici. 3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attivita' di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.