Art. 20 
 
             Monitoraggi ambientali e della fauna ittica 
 
  1. L'ETPI realizza monitoraggi degli  ambienti  acquatici  e  della
fauna ittica in particolare al fine di: 
    a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne; 
    b) verificare l'impatto dell'attivita' di pesca sugli  ecosistemi
delle acque interne; 
    c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di  ripopolamento
e pesca sportiva; 
    d) verificare gli impatti delle opere idrauliche; 
    e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica
e degli effetti prodotti dal medesimo; 
    f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento
del piano di gestione ittica. 
  2. Fatta salva la competenza  di  ARPA  nella  realizzazione  delle
attivita' tecnico-scientifiche per  la  protezione  dell'ambiente  ai
sensi  della  legge  regionale  3  marzo  1998,  n.  6   (Istituzione
dell'Agenzia regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  -  ARPA),
l'ETPI  puo'  svolgere  i   monitoraggi   anche   avvalendosi   della
collaborazione    dell'Amministrazione    regionale    e,    mediante
convenzioni, di altri enti pubblici. 
  3. Anche  ai  fini  dei  monitoraggi  sulla  fauna  ittica,  l'ETPI
promuove il coinvolgimento dei  pescatori  sportivi  e  professionali
nella raccolta di informazioni sull'attivita' di pesca attraverso  la
verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.