Art. 21 Bacini di gestione delle risorse ittiche 1. Al fine di individuare aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il territorio della regione e' suddiviso in bacini di gestione delle risorse ittiche, di seguito bacini di gestione, individuati nel regolamento e correlati a uno o piu' bacini idrografici. 2. Il regolamento suddivide i bacini di gestione in settori caratterizzati da estensione idonea a garantire una gestione funzionale della fauna ittica. I settori costituiscono l'unita' territoriale minima per la realizzazione delle attivita' di gestione della fauna ittica e per il monitoraggio del prelievo a fini di pesca.