Art. 21 
 
              Bacini di gestione delle risorse ittiche 
 
  1. Al fine di  individuare  aree  omogenee  in  cui  programmare  e
attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse  ittiche
nelle acque interne, il territorio  della  regione  e'  suddiviso  in
bacini di gestione  delle  risorse  ittiche,  di  seguito  bacini  di
gestione, individuati nel regolamento e correlati a uno o piu' bacini
idrografici. 
  2. Il  regolamento  suddivide  i  bacini  di  gestione  in  settori
caratterizzati  da  estensione  idonea  a  garantire   una   gestione
funzionale della  fauna  ittica.  I  settori  costituiscono  l'unita'
territoriale minima per la realizzazione delle attivita' di  gestione
della fauna ittica e per il  monitoraggio  del  prelievo  a  fini  di
pesca.