Art. 22 
 
                     Programma delle immissioni 
 
  1. Con  provvedimento  del  Direttore  generale  viene  annualmente
approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI, in  cui
sono individuate le modalita' e  le  tempistiche  per  effettuare  le
immissioni a scopo di ripopolamento  e  pesca  sportiva  della  fauna
ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita  dagli
impianti   delle   organizzazioni   di    volontariato    nell'ambito
dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 o  da  altri
soggetti. 
  2. Il programma in particolare: 
    a) contiene una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla
gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso; 
    b) indica, per l'anno successivo a  quello  in  corso,  le  acque
interessate dalle immissioni, le specie ittiche  da  immettere  e  le
relative quantita' e taglie; 
    c) detta linee guida per la programmazione delle  immissioni  per
il biennio successivo. 
  3. Il programma  delle  immissioni  viene  approvato  entro  il  30
novembre dell'anno precedente a quello  in  cui  le  immissioni  sono
realizzate, sentite le organizzazioni di volontariato  interessate  e
previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.