Art. 23 
 
                   Disciplina della pesca sportiva 
 
  1. L'esercizio della pesca sportiva e' disciplinato dai  regimi  di
pesca, ciascuno dei quali costituisce un insieme organico  di  regole
applicabili a uno o piu' settori di cui all'articolo 21, comma  2,  e
riguardanti in particolare: 
    a) il periodo dell'anno in cui e' consentita la pesca sportiva; 
    b) il numero delle giornate in cui e' consentito pescare; 
    c) la determinazione, per ogni specie ittica, del periodo in  cui
e'  consentito  trattenere  i  relativi  esemplari,  delle  quantita'
massime delle catture e dei limiti  minimi  o  massimi  delle  taglie
degli esemplari che possono essere trattenuti; 
    d) l'individuazione delle esche, delle modalita' di  pasturazione
e degli attrezzi mobili di pesca ammessi; 
    e)  eventuali  ulteriori  prescrizioni,  limitazioni  o   divieti
all'esercizio della pesca. 
  2. I singoli regimi di pesca e i  settori  in  cui  ciascun  regime
trova applicazione sono individuati dal regolamento. 
  3. La disciplina della pesca sportiva in tutti i regimi si conforma
ai seguenti principi: 
    a) il periodo in cui e' consentito trattenere le specie  ittiche,
le quantita' massime delle catture e i limiti minimi e massimi  delle
taglie oltre i quali e' vietato trattenere  le  specie  ittiche  sono
individuati tenendo conto delle finalita' di tutela  della  capacita'
riproduttiva delle singole specie; 
    b) il numero delle giornate in cui e'  consentito  esercitare  la
pesca non puo' superare il limite di sedici al mese; 
    c) il peso complessivo delle catture non puo' superare il  limite
giornaliero di cinque chilogrammi a meno  che  tale  limite  non  sia
oltrepassato con un'unica cattura; 
    d) ai fini della determinazione del peso complessivo  giornaliero
non vengono computate le catture delle  specie  che  e'  obbligatorio
trattenere e sopprimere e che sono individuate nel regolamento; 
    e) gli attrezzi mobili di pesca ammessi non possono consentire la
cattura massiva della fauna ittica, non ne possono  compromettere  la
possibilita' di rilascio e non  devono  arrecare  danno  all'ambiente
acquatico; 
    f) le esche e le modalita' di pasturazione  ammesse  non  possono
consentire la cattura indiscriminata  della  fauna  ittica  e  devono
permettere la selezione delle specie; 
    g) non e' ammessa la pesca subacquea. 
  4. Al fine di limitare la pressione di pesca, il  regolamento  puo'
prevedere che, nella  medesima  giornata,  la  pesca  sportiva  venga
effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di  un  unico  o  di
determinati regimi di pesca. 
  5. Il regolamento individua altresi': 
    a) i corsi e gli specchi  d'acqua  o  loro  porzioni  in  cui  e'
vietato pescare  o  trattenere  alcune  specie  di  fauna  ittica  di
particolare interesse o qualunque specie  ittica  per  consentire  il
ripopolamento di acque con  caratteristiche  ambientali  idonee  alla
riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e  per  consentire
l'immissione di uova, avannotti o novellame; 
    b) le acque in cui e'  vietato  pescare  per  ragioni  di  tutela
dell'incolumita'  delle  persone,  per  ragioni  di  incompatibilita'
dell'attivita' di pesca con  altre  attivita'  che  ivi  si  svolgono
ovvero  per  finalita'  di  tutela  della  fauna  o  degli   ambienti
acquatici; 
    c) i casi in  cui  le  specie  ittiche  possono  essere  detenute
temporaneamente sul luogo di pesca in condizioni tali da  permetterne
la liberazione. 
  6. Il regolamento individua le modalita' per la  predisposizione  e
la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca. 
  7. In  caso  di  gravi  ed  eccezionali  situazioni  connesse  alle
condizioni climatiche o ambientali, i periodi in  cui  e'  consentito
pescare in applicazione del  comma  1,  lettera  a),  possono  essere
ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore  generale
dell'ETPI.