Art. 24 
 
                Disciplina della pesca professionale 
 
  1. L'attivita' di pesca professionale e' consentita  esclusivamente
nelle  zone  del  territorio  regionale  e  nei   periodi   dell'anno
individuati dal regolamento. 
  2. L'attivita' di  pesca  si  svolge  esclusivamente  mediante  gli
attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono
la pesca in movimento, non arrecano danno  all'ambiente  acquatico  e
permettono la selezione delle specie. 
  3. Gli attrezzi di pesca non possono essere collocati  in  modo  da
creare, anche a causa della presenza di altri  attrezzi,  sbarramenti
oltre la meta' della larghezza  del  corso  o  specchio  d'acqua.  Il
regolamento puo' individuare prescrizioni  e  limitazioni  specifiche
relative alla collocazione degli attrezzi e alla  distanza  da  altri
attrezzi, nonche' prescrizioni e limitazioni all'uso  delle  esche  e
alle modalita' di pasturazione  per  consentire  la  selezione  delle
specie ittiche. 
  4. Il regolamento individua: 
    a) le specie che e' obbligatorio trattenere; 
    b) il limite giornaliero massimo del  peso  o  del  numero  delle
catture, differenziandolo per specie  e  periodi  dell'anno,  potendo
anche prevedere che per le specie di particolare interesse, in  certi
periodi, non sia consentito trattenere alcun esemplare; 
    c) i limiti minimi o massimi delle  taglie,  anche  differenziati
per specie, oltre i quali e' vietato trattenere la  fauna  ittica  al
fine di tutelarne la capacita' riproduttiva; 
    d) i corsi e gli specchi  d'acqua  o  loro  porzioni  in  cui  e'
vietato pescare  o  trattenere  alcune  specie  di  fauna  ittica  di
particolare interesse o qualunque specie  ittica  per  consentire  il
ripopolamento di acque con  caratteristiche  ambientali  idonee  alla
riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e  per  consentire
l'immissione di uova, avannotti o novellame; 
    e) le acque in cui e'  vietato  pescare  per  ragioni  di  tutela
dell'incolumita'  delle  persone,  per  ragioni  di  incompatibilita'
dell'attivita' di pesca con  altre  attivita'  che  ivi  si  svolgono
ovvero  per  finalita'  di  tutela  della  fauna  o  degli   ambienti
acquatici.