Art. 24 Disciplina della pesca professionale 1. L'attivita' di pesca professionale e' consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell'anno individuati dal regolamento. 2. L'attivita' di pesca si svolge esclusivamente mediante gli attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all'ambiente acquatico e permettono la selezione delle specie. 3. Gli attrezzi di pesca non possono essere collocati in modo da creare, anche a causa della presenza di altri attrezzi, sbarramenti oltre la meta' della larghezza del corso o specchio d'acqua. Il regolamento puo' individuare prescrizioni e limitazioni specifiche relative alla collocazione degli attrezzi e alla distanza da altri attrezzi, nonche' prescrizioni e limitazioni all'uso delle esche e alle modalita' di pasturazione per consentire la selezione delle specie ittiche. 4. Il regolamento individua: a) le specie che e' obbligatorio trattenere; b) il limite giornaliero massimo del peso o del numero delle catture, differenziandolo per specie e periodi dell'anno, potendo anche prevedere che per le specie di particolare interesse, in certi periodi, non sia consentito trattenere alcun esemplare; c) i limiti minimi o massimi delle taglie, anche differenziati per specie, oltre i quali e' vietato trattenere la fauna ittica al fine di tutelarne la capacita' riproduttiva; d) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui e' vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame; e) le acque in cui e' vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumita' delle persone, per ragioni di incompatibilita' dell'attivita' di pesca con altre attivita' che ivi si svolgono ovvero per finalita' di tutela della fauna o degli ambienti acquatici.