Art. 25 
 
                 Disposizioni comuni alla disciplina 
                della pesca sportiva e professionale 
 
  1. La liberazione del pesce catturato che  non  rispetta  i  limiti
minimi o massimi di taglia per essere trattenuto avviene  in  maniera
tale da arrecare il  minor  danno  possibile,  secondo  le  modalita'
stabilite dal regolamento. 
  2. E' vietato utilizzare o collocare nelle acque attrezzi di  pesca
a distanza inferiore a cinquanta metri a monte e a valle  dai  mulini
in esercizio, dalle centrali idroelettriche,  dalle  idrovore,  dalle
opere di presa o di scarico dell'acqua, nonche' esercitare  la  pesca
da sopra i ponti, da sopra le passerelle e manufatti simili. 
  3. E' vietato  l'esercizio  della  pesca  durante  l'esecuzione  di
asciutte artificiali, di lavori in alveo e di manovre idrauliche  che
riducano in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione  delle
acque o ne modifichino il percorso. 
  4. Con  provvedimento  del  Direttore  generale  dell'ETPI  possono
essere stabiliti divieti temporanei di pesca in caso di: 
    a) svolgimento di gare di pesca e di altri  eventi  incompatibili
con l'attivita' di pesca; 
    b) lavori di realizzazione e manutenzione di opere di irrigazione
e di bonifica, su richiesta del Consorzio di bonifica interessato; 
    c) eventi eccezionali  che  compromettono  in  maniera  grave  la
conservazione della fauna ittica. 
  5. Il provvedimento di cui al comma 4 stabilisce i limiti temporali
e territoriali del divieto e le modalita' per la  collocazione  delle
tabelle di delimitazione delle acque interessate. 
  6. Il provvedimento di cui  al  comma  4  e'  pubblicato  sul  sito
internet dell'Ente.