Art. 25 Disposizioni comuni alla disciplina della pesca sportiva e professionale 1. La liberazione del pesce catturato che non rispetta i limiti minimi o massimi di taglia per essere trattenuto avviene in maniera tale da arrecare il minor danno possibile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 2. E' vietato utilizzare o collocare nelle acque attrezzi di pesca a distanza inferiore a cinquanta metri a monte e a valle dai mulini in esercizio, dalle centrali idroelettriche, dalle idrovore, dalle opere di presa o di scarico dell'acqua, nonche' esercitare la pesca da sopra i ponti, da sopra le passerelle e manufatti simili. 3. E' vietato l'esercizio della pesca durante l'esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo e di manovre idrauliche che riducano in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso. 4. Con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI possono essere stabiliti divieti temporanei di pesca in caso di: a) svolgimento di gare di pesca e di altri eventi incompatibili con l'attivita' di pesca; b) lavori di realizzazione e manutenzione di opere di irrigazione e di bonifica, su richiesta del Consorzio di bonifica interessato; c) eventi eccezionali che compromettono in maniera grave la conservazione della fauna ittica. 5. Il provvedimento di cui al comma 4 stabilisce i limiti temporali e territoriali del divieto e le modalita' per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate. 6. Il provvedimento di cui al comma 4 e' pubblicato sul sito internet dell'Ente.