Art. 26 
 
                         Calendari di pesca 
 
  1. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI sono  approvati
il calendario della  pesca  sportiva  e  il  calendario  della  pesca
professionale. 
  2. I calendari  sono  strumenti  informativi  e  ricognitivi  delle
regole  e  delle  limitazioni  relative  all'esercizio  della   pesca
stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale. 
  3. In conformita' all'articolo  12,  lo  schema  dei  calendari  e'
sottoposto al  parere  del  Comitato  ittico  che,  vista  la  natura
ricognitiva  dei  due  documenti,  si  esprime  esclusivamente  sulla
chiarezza espositiva dei relativi contenuti. 
  4. Il provvedimento di cui al comma 1 non e' soggetto al  controllo
di cui all'articolo 16.