Art. 26 Calendari di pesca 1. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI sono approvati il calendario della pesca sportiva e il calendario della pesca professionale. 2. I calendari sono strumenti informativi e ricognitivi delle regole e delle limitazioni relative all'esercizio della pesca stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale. 3. In conformita' all'articolo 12, lo schema dei calendari e' sottoposto al parere del Comitato ittico che, vista la natura ricognitiva dei due documenti, si esprime esclusivamente sulla chiarezza espositiva dei relativi contenuti. 4. Il provvedimento di cui al comma 1 non e' soggetto al controllo di cui all'articolo 16.