Art. 27 Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva 1. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne e' richiesto: a) per effettuare la pesca nell'intero anno solare: il pagamento del canone di pesca sportiva annuale e l'ottenimento della licenza di pesca sportiva; b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo limitato: il pagamento del solo canone di pesca sportiva infra - annuale. 2. Il periodo di tempo limitato di cui al comma 1, lettera b), corrisponde: a) a una giornata ripetibile per massimo otto volte l'anno, anche non consecutive; b) a una giornata dedicata esclusivamente alla pratica del no-kill ripetibile per ulteriori quattro volte l'anno, anche non consecutive. 3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale. 4. La licenza di pesca sportiva viene rilasciata dall'ETPI a seguito del superamento di un esame. La licenza e' contrassegnata con un codice alfanumerico univoco, ha durata e validita' illimitata. 5. I titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, possono esercitare la pesca nell'intero anno solare previo pagamento del canone annuale. 6. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del comma 1: a) coloro che esercitano la pesca nei laghetti ai sensi dell'articolo 28; b) coloro che partecipano a gare di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 32; c) i soggetti autorizzati alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia ai sensi dell'articolo 31; d) il personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative at-tivita' istituzionali; e) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'attivita' nell'ambito degli stessi. 7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non e' esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attivita' di pesca che e' acquisito dall'ETPI anche per finalita' statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3. 9. Durante l'attivita' di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva nei casi di cui al comma 1, lettera a), della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato. 10. Il regolamento individua: a) il fac simile della licenza di pesca sportiva; b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalita' di compilazione; c) le modalita' e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l'avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle societa' sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2; d) i criteri minimi per l'organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c); e) il numero massimo delle giornate in cui e' consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale; f) le modalita' per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione. 11. I canoni di pesca sportiva e gli eventuali casi di agevolazione o esenzione sono determinati con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri: a) l'importo del canone annuale e' unico e consente di pescare nell'ambito di tutti i regimi di pesca; b) l'importo dei canoni infra-annuali puo' essere differenziato in base ai regimi di pesca in cui consente di pescare; c) l'importo dei canoni infra-annuali e' ridotto per i pescatori in possesso della licenza di pesca sportiva. 12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore e' annotato il pesce trattenuto, anche da piu' minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo. 13. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilita' rilasciata dall'autorita' competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore e' annotato il pesce trattenuto, anche da piu' soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo. 14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.