Art. 27 
 
           Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva 
 
  1. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque  interne
e' richiesto: 
    a) per effettuare la pesca nell'intero anno solare: il  pagamento
del canone di pesca sportiva annuale e l'ottenimento della licenza di
pesca sportiva; 
    b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo  limitato:  il
pagamento del solo canone di pesca sportiva infra - annuale. 
  2. Il periodo di tempo limitato di cui  al  comma  1,  lettera  b),
corrisponde: 
    a) a una giornata ripetibile per massimo otto volte l'anno, anche
non consecutive; 
    b) a  una  giornata  dedicata  esclusivamente  alla  pratica  del
no-kill ripetibile per ulteriori  quattro  volte  l'anno,  anche  non
consecutive. 
  3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate  al  momento  del
pagamento del canone infra-annuale. 
  4. La licenza  di  pesca  sportiva  viene  rilasciata  dall'ETPI  a
seguito del superamento di un esame. La licenza e' contrassegnata con
un codice alfanumerico univoco, ha durata e validita' illimitata. 
  5. I titolari di licenza di pesca  sportiva,  comunque  denominata,
rilasciata   in   altre    Regioni    della    Repubblica    italiana
subordinatamente alla frequenza di un corso o al  superamento  di  un
esame, possono esercitare la pesca  nell'intero  anno  solare  previo
pagamento del canone annuale. 
  6. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del  comma
1: 
    a)  coloro  che  esercitano  la  pesca  nei  laghetti  ai   sensi
dell'articolo 28; 
    b) coloro che partecipano a gare di pesca  autorizzate  ai  sensi
dell'articolo 32; 
    c) i soggetti autorizzati alla cattura di fauna ittica a fini  di
studio o salvaguardia ai sensi dell'articolo 31; 
    d)  il  personale  dell'ETPI  e  dell'Amministrazione   regionale
nell'ambito   dello    svolgimento    delle    relative    at-tivita'
istituzionali; 
    e) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante  l'attivita'
nell'ambito degli stessi. 
  7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale  non
e' esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
  8. A seguito del pagamento  del  canone  di  pesca  sportiva  viene
rilasciato il documento  per  le  registrazioni  quale  strumento  di
controllo dell'attivita' di pesca che e'  acquisito  dall'ETPI  anche
per finalita' statistiche e per  l'acquisizione  di  informazioni  ai
sensi dell'articolo 20, comma 3. 
  9. Durante  l'attivita'  di  pesca  il  pescatore  deve  essere  in
possesso del documento di  riconoscimento,  della  licenza  di  pesca
sportiva nei casi di cui al comma 1, lettera a), della  ricevuta  del
pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente
compilato. 
  10. Il regolamento individua: 
    a) il fac simile della licenza di pesca sportiva; 
    b) il  fac  simile  del  documento  per  le  registrazioni  e  le
modalita' di compilazione; 
    c) le modalita' e i criteri per lo svolgimento dell'esame per  il
rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del
superamento, venga valutata  anche  l'avvenuta  frequenza  dei  corsi
preparatori realizzati dalle societa' sportive, dalle associazioni  e
dalle organizzazioni di  volontariato  iscritte  nell'elenco  di  cui
all'articolo 17, comma 2; 
    d) i criteri minimi per l'organizzazione  per  la  frequenza  dei
corsi preparatori di cui alla lettera c); 
    e) il numero massimo delle giornate in cui e' consentito  pescare
per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale; 
    f) le modalita' per il rilascio della licenza, per il rilascio  e
la  restituzione  del  documento  per  le  registrazioni  e  per   la
sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione. 
  11. I canoni di pesca sportiva e gli eventuali casi di agevolazione
o esenzione sono determinati con provvedimento del Direttore generale
di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12,
nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) l'importo del canone annuale e' unico e  consente  di  pescare
nell'ambito di tutti i regimi di pesca; 
    b) l'importo dei canoni infra-annuali puo'  essere  differenziato
in base ai regimi di pesca in cui consente di pescare; 
    c) l'importo dei canoni infra-annuali e' ridotto per i  pescatori
in possesso della licenza di pesca sportiva. 
  12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle
acque  interne  della  Regione  accompagnati  da  un  maggiorenne  in
possesso dei requisiti di cui  al  comma  1.  Nel  documento  per  le
registrazioni dell'accompagnatore e' annotato  il  pesce  trattenuto,
anche  da  piu'  minori,  nei  limiti  consentiti  all'accompagnatore
medesimo. 
  13. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,  n.
68 (Norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili),  muniti  della
certificazione di disabilita' rilasciata  dall'autorita'  competente,
possono esercitare  la  pesca  sportiva  nelle  acque  interne  della
Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei  requisiti  di
cui   al   comma   1.   Nel   documento    per    le    registrazioni
dell'accompagnatore e' annotato il pesce trattenuto,  anche  da  piu'
soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo. 
  14.  L'ETPI  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
pescatori  sportivi  in  cui  vengono  annotate  anche  le   sanzioni
accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul  proprio  sito
internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio
della pesca.