Art. 28 
 
                   Autorizzazione per la gestione 
                  della pesca sportiva nei laghetti 
 
  1. Fatta  salva  l'osservanza  degli  adempimenti  richiesti  dalla
normativa in materia  sanitaria,  la  gestione  privata  della  pesca
sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprieta' privata
o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici  e'  subordinata  al
rilascio di autorizzazione  da  parte  dell'ETPI  ai  titolari  o  ai
conduttori che ne fanno richiesta. 
  2. A seguito dell'autorizzazione di  cui  al  comma  1  l'esercizio
della pesca sportiva non e' soggetto alle disposizioni degli articoli
23 e 27 e puo' svolgersi a pagamento. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua: 
    a)    la    superficie    degli    specchi    d'acqua     oggetto
dell'autorizzazione; 
    b) la durata dell'attivita'; 
    c) le specie ittiche oggetto  di  immissione  a  scopo  di  pesca
sportiva; 
    d) eventuali prescrizioni  per  la  conservazione  di  specie  di
particolare  interesse  e  per  la  gestione  delle  specie  esotiche
invasive in coerenza con i contenuti del piano di gestione ittica  di
cui all'articolo 19; 
    e) gli accorgimenti tecnici da mettere  in  atto  per  garantire,
anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che  non
avvenga la migrazione delle specie ittiche tra lo specchio d'acqua  e
il reticolo idrografico esterno; 
    f) le modalita' prescritte per dimostrare  la  provenienza  degli
esemplari catturati. 
  4. Il regolamento  individua  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione  di
cui al comma 1. 
  5. Dagli specchi  d'acqua  di  cui  al  comma  1  non  puo'  essere
trasferito  alcun  esemplare  ancora  in  vita,  salvo  il  caso   di
trasferimento   di   specie   ittiche   da   parte    del    titolare
dell'autorizzazione in altri specchi d'acqua di  cui  al  comma  1  o
impianti di piscicoltura  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dalla
rispettiva autorizzazione.