Art. 29 Requisiti per l'esercizio della pesca professionale 1. L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne e' subordinato: a) all'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile, con il codice delle attivita' economiche (ATECO) adeguato all'attivita' di pesca; b) al rilascio da parte dell'ETPI della licenza di pesca professionale; c) all'iscrizione dell'eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all'esibizione sull'imbarcazione del numero identificativo. 2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 3. La licenza di pesca professionale e' rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attivita' di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004. 4. La licenza di pesca professionale ha validita' cinque anni, e' contrassegnata con un codice alfanumerico univoco ed e' accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attivita' di pesca che e' acquisito dall'ETPI alla fine dell'anno solare anche per finalita' statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3. 5. Durante l'attivita' di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le registrazioni debitamente compilato. 6. Il regolamento individua: a) il fac simile della licenza di pesca professionale; b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalita' di compilazione; c) le modalita' per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione; d) le modalita' per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni. 7. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento: a) dell'elenco regionale dei pescatori professionali in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate; b) del registro delle imbarcazioni anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.