Art. 29 
 
         Requisiti per l'esercizio della pesca professionale 
 
  1. L'esercizio della pesca professionale  nelle  acque  interne  e'
subordinato: 
    a)  all'iscrizione  presso  il  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 2188 del Codice civile, con il  codice  delle  attivita'
economiche (ATECO) adeguato all'attivita' di pesca; 
    b)  al  rilascio  da  parte  dell'ETPI  della  licenza  di  pesca
professionale; 
    c)  all'iscrizione  dell'eventuale  imbarcazione   nel   registro
previsto   dal   codice   della    navigazione    e    all'esibizione
sull'imbarcazione del numero identificativo. 
  2. Al momento del rilascio della  licenza  di  pesca  professionale
viene  verificato  il  possesso   dei   requisiti   previdenziali   e
assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 
  3. La licenza di pesca professionale e' rilasciata, senza  verifica
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che  esercitano  la
pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca  di  cui
all'articolo 3  del  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  153
(Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi
del presente comma, possono esercitare  l'attivita'  di  pesca  sulle
imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4  del
decreto legislativo 153/2004. 
  4. La licenza di pesca professionale ha validita' cinque  anni,  e'
contrassegnata con un codice alfanumerico univoco ed e'  accompagnata
dal documento per  le  registrazioni  quale  strumento  di  controllo
dell'attivita'  di  pesca  che  e'  acquisito  dall'ETPI  alla   fine
dell'anno solare anche per finalita' statistiche e per l'acquisizione
di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3. 
  5. Durante  l'attivita'  di  pesca  il  pescatore  deve  essere  in
possesso di un documento di riconoscimento, della  licenza  di  pesca
professionale  e  del  documento  per  le  registrazioni  debitamente
compilato. 
  6. Il regolamento individua: 
    a) il fac simile della licenza di pesca professionale; 
    b) il  fac  simile  del  documento  per  le  registrazioni  e  le
modalita' di compilazione; 
    c) le modalita' per il rilascio e il  rinnovo  della  licenza  di
pesca professionale, per il rilascio e la  restituzione  obbligatoria
del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione  in
caso di smarrimento, furto o distruzione; 
    d) le modalita' per la tenuta del registro di  cui  al  comma  1,
lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni. 
  7. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento: 
    a) dell'elenco  regionale  dei  pescatori  professionali  in  cui
vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate; 
    b)  del  registro  delle  imbarcazioni   anche   avvalendosi   di
collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.