Art. 3 
 
                 Ambito territoriale di applicazione 
 
  1. La presente legge si applica  nelle  acque  interne  del  Friuli
Venezia Giulia individuate nella cartografia approvata  dalla  Giunta
regionale tenuto conto di quanto disposto dal comma 2. 
  2.  La  presente  legge  non  si  applica  nelle  acque   ricadenti
all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui
all'articolo 30 della  legge  5  marzo  1963,  n.  366  (Nuove  norme
relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), a eccezione degli
attrezzi  da  pesca  fissi  ivi  esistenti  impiegati  per  la  pesca
professionale. 
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei siti  Rete
Natura 2000 e nelle aree protette di  cui  alla  legge  regionale  30
settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve  naturali
regionali), se compatibili con i piani di gestione  e  le  misure  di
conservazione.