Art. 30 
 
       Concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura 
 
  1. L'ETPI rilascia  la  concessione  di  acque  pubbliche  per  gli
impianti di piscicoltura che siano alimentati da acque  sorgive,  ivi
compresi gli specchi d'acqua di cui all'articolo 28, comma 1. 
  2. Il regolamento  individua  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca  della  concessione  di
cui al comma 1 che, in caso di laghetti di cui all'articolo 28, comma
1, e' rilasciata d'ufficio contestualmente all'autorizzazione per  la
gestione privata della pesca sportiva. 
  3. La concessione quantifica l'importo del canone  annuale  per  la
concessione  di  acqua  pubblica  per  singolo  impianto  o  specchio
d'acqua, nel rispetto dei canoni determinati  con  provvedimento  del
Direttore generale dell'ETPI, previo parere del  Comitato  ittico  ai
sensi dell'articolo 12.