Art. 31 
 
                Autorizzazione alla cattura di fauna 
               ittica a fini di studio o salvaguardia 
 
  1. La cattura di fauna ittica a fini di studio  o  salvaguardia  e'
subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' prevedere, se richiesto,
l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettrostorditore o di  apparecchi
a generatore autonomo di  energia  elettrica  aventi  caratteristiche
tali da garantire la conservazione della fauna ittica. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel  caso
di cattura della fauna ittica a fini  di  studio  o  salvaguardia  da
parte  del  personale  dell'ETPI  e  dell'Amministrazione   regionale
nell'ambito dello svolgimento delle relative attivita' istituzionali. 
  4.  In  ogni  caso  l'elettrostorditore  puo'   essere   utilizzato
esclusivamente da  quanti  hanno  superato  un  corso  organizzato  o
riconosciuto dall'ETPI. 
  5. Il regolamento  individua  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione
e il riconoscimento del corso di cui al comma 4.