Art. 31 Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia 1. La cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e' subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' prevedere, se richiesto, l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettrostorditore o di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di cattura della fauna ittica a fini di studio o salvaguardia da parte del personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attivita' istituzionali. 4. In ogni caso l'elettrostorditore puo' essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato un corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI. 5. Il regolamento individua i criteri e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4.