Art. 32 
 
        Autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca 
 
  1. Lo svolgimento delle gare di pesca e' consentito  esclusivamente
dall'1 febbraio al 31 dicembre nei  campi  di  gara  individuati  dal
regolamento ed e' subordinato al  rilascio  dell'autorizzazione  allo
svolgimento della gara. 
  2. La domanda per il  rilascio  dell'autorizzazione  e'  presentata
almeno sessanta giorni  prima  dello  svolgimento  della  gara  e  il
procedimento si conclude in trenta giorni. 
  3. In caso di piu' domande presentate per Io stesso  campo  gara  e
per lo stesso giorno: 
    a) le domande per le gare a partecipazione libera hanno priorita'
rispetto le domande per le gare sociali; 
    b) le  domande  per  le  prove  di  qualificazione  o  finali  di
campionati hanno priorita' sia rispetto le  domande  per  le  gare  a
partecipazione libera, sia rispetto a quelle per le gare sociali; 
    c)  fra  piu'  domande  presentate  tutte  per   una   prova   di
qualificazione o  finale  di  campionato  o  tutte  per  una  gara  a
partecipazione libera o tutte per una gara sociale,  l'autorizzazione
viene rilasciata in base all'ordine cronologico di ricevimento  delle
domande. 
  4. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate l'ETPI  predispone  e
aggiorna costantemente il calendario delle gare di pesca sportiva che
e' pubblicato sul sito internet dell'Ente. 
  5. La partecipazione alle gare non e' subordinata al  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 27, comma 1. 
  6. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo  parere
del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, puo' essere  istituito
un canone annuale specifico per la partecipazione alle gare di pesca,
da versare da parte dei pescatori che  non  hanno  pagato  il  canone
annuale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a). 
  7. Il regolamento individua: 
    a) i campi gara fissi e occasionali; 
    b) per  ciascun  campo,  le  specie  ittiche  che  e'  consentito
immettere e catturare durante la gara e le relative taglie; 
    c) i periodi dell'anno in cui le gare  possono  svolgersi,  anche
differenziati per specie ittica; 
    d) i criteri e le modalita' per il  rilascio  dell'autorizzazione
di cui al comma 1 e dell'eventuale revoca, nonche'  per  la  modifica
della data o del campo gara delle gare gia' autorizzate; 
    e) le modalita' di svolgimento delle gare e le modalita' di pesca
da  osservare  in  occasione  delle   medesime,   ivi   comprese   le
prescrizioni e le limitazioni necessarie ai fini della  tutela  della
fauna ittica; 
    f) gli obblighi a carico dei soggetti organizzatori; 
    g)  le  modalita'  per   la   collocazione   delle   tabelle   di
delimitazione delle acque interessate dalle gare.