Art. 33 Immissioni a scopo di ripopolamento 1. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate e autorizzate dall'ETPI ai fini della conservazione della biodiversita', per compensare la ridotta o mancante riproduzione naturale delle specie ittiche autoctone o al fine di porre rimedio agli squilibri nella struttura delle popolazioni ittiche, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche). 2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di ripopolamento puo' essere rilasciata dall'ETPI solo a enti pubblici nell'ambito di iniziative di conservazione o ripristino di ecosistemi naturali. 3. Le immissioni a scopo di ripopolamento realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione. 4. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate in acque con condizioni ecologiche che consentano la vita delle specie immesse e con l'impiego di esemplari che abbiano la possibilita' di adattarsi alla vita in natura per colonizzare il corso o specchio d'acqua e riprodursi.