Art. 33 
 
                 Immissioni a scopo di ripopolamento 
 
  1. Le  immissioni  a  scopo  di  ripopolamento  sono  realizzate  e
autorizzate   dall'ETPI   ai   fini   della    conservazione    della
biodiversita', per compensare  la  ridotta  o  mancante  riproduzione
naturale delle specie ittiche autoctone o al fine  di  porre  rimedio
agli  squilibri  nella  struttura  delle  popolazioni  ittiche,   nel
rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre  1997,  n.  357  (Regolamento  recante  attuazione  della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche). 
  2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di  ripopolamento  puo'
essere rilasciata dall'ETPI  solo  a  enti  pubblici  nell'ambito  di
iniziative di conservazione o ripristino di ecosistemi naturali. 
  3.  Le  immissioni  a  scopo  di  ripopolamento  realizzate   dalle
organizzazioni  di  volontariato  nell'ambito  dell'esecuzione  delle
convenzioni  di  cui   all'articolo   17   non   sono   soggette   ad
autorizzazione. 
  4. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate in  acque
con condizioni ecologiche che consentano la vita delle specie immesse
e con l'impiego di esemplari che abbiano la possibilita' di adattarsi
alla vita in natura per colonizzare il corso  o  specchio  d'acqua  e
riprodursi.