Art. 34 
 
           Immissioni di fauna ittica oggetto di recupero 
 
  1. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero ai sensi degli
articoli  40  e  41  sono  realizzate  e  autorizzate  dall'ETPI  per
riportare la fauna ittica in ambienti idonei a ospitare le  specie  e
le quantita' da rilasciare. 
  2. Le immissioni di fauna ittica  oggetto  di  recupero  realizzate
dalle  organizzazioni  di  volontariato  nell'ambito  dell'esecuzione
delle convenzioni  di  cui  all'articolo  17  non  sono  soggette  ad
autorizzazione. 
  3.  Le  immissioni  di  fauna  ittica  oggetto  di  recupero   sono
realizzate nelle medesime acque in cui e' avvenuto il recupero o,  se
non e' possibile, in uno o piu' corsi o specchi d'acqua dello  stesso
bacino  idrografico  di  pari  classificazione  sanitaria  o,  previa
quarantena, in altri corsi o specchi  d'acqua  idonei  dal  punto  di
vista faunistico. 
  4. E' fatto salvo il diverso uso del  materiale  ittico  recuperato
per scopi istituzionali di studio,  ricerca,  attivita'  didattica  e
divulgativa e per il controllo delle specie esotiche invasive.