Art. 35 
 
                Immissioni a scopo di pesca sportiva 
 
  1. Le immissioni a  scopo  di  pesca  sportiva  sono  realizzate  e
autorizzate dall'ETPI, in conformita' ai criteri stabiliti dal  piano
di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma  3,  lettera  f),
per incrementare la disponibilita' degli esemplari oggetto di cattura
e  ridurre  la  pressione  della  pesca  sportiva  sulle  specie   di
particolare valore naturalistico, nel rispetto dell'articolo  12  del
decreto del Presidente della Repubblica 357/1997. 
  2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di  pesca  sportiva  e'
rilasciata   dall'ETPI   contestualmente    all'autorizzazione    per
l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32. 
  3.  Le  immissioni  a  scopo  di  pesca  sportiva  sono  realizzate
esclusivamente con individui di taglia ammessa per  la  loro  cattura
come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1,  lettera  c),  e
dell'articolo 32, comma 7, lettera b). 
  4. Non sono consentite le immissioni  a  scopo  di  pesca  sportiva
nelle seguenti acque: 
    a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone  designate
ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
357/1997; 
    b)  acque  individuate  quali  zone  di  divieto  di  pesca   per
ripopolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 5; 
    c) siti di frega o nursery di specie  ittiche  autoctone  incluse
nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997; 
    d) acque aittiche ossia ecologicamente prive di fauna ittica; 
    e) laghi alpini oltre quota 1.500 metri sul livello del mare; 
    f) altre zone utili per la conservazione  della  fauna  ittica  o
degli habitat.