Art. 35 Immissioni a scopo di pesca sportiva 1. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall'ETPI, in conformita' ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f), per incrementare la disponibilita' degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997. 2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva e' rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32. 3. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b). 4. Non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva nelle seguenti acque: a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone designate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997; b) acque individuate quali zone di divieto di pesca per ripopolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 5; c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997; d) acque aittiche ossia ecologicamente prive di fauna ittica; e) laghi alpini oltre quota 1.500 metri sul livello del mare; f) altre zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat.