Art. 37 
 
              Gestione degli impianti ittici regionali 
 
  1. L'ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche  avvalendosi
della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito
dell'esecuzione delle convenzioni di  cui  all'articolo  17  e  degli
operatori ittici volontari di cui all'articolo 18. 
  2. La programmazione e la gestione  dell'attivita'  degli  impianti
ittici regionali avviene in coerenza: 
    a) con quanto previsto in materia di immissioni di  fauna  ittica
dal piano di gestione ittica e dal regolamento; 
    b)  con  i  contenuti  del  programma  delle  immissioni  di  cui
all'articolo 22; 
    c) con le linee guida approvate dalla  Giunta  regionale  per  la
modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti medesimi.