Art. 37 Gestione degli impianti ittici regionali 1. L'ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18. 2. La programmazione e la gestione dell'attivita' degli impianti ittici regionali avviene in coerenza: a) con quanto previsto in materia di immissioni di fauna ittica dal piano di gestione ittica e dal regolamento; b) con i contenuti del programma delle immissioni di cui all'articolo 22; c) con le linee guida approvate dalla Giunta regionale per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti medesimi.