Art. 38 
 
                 Misure di tutela della fauna ittica 
             nella realizzazione di interventi in alveo 
 
  1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente,
l'alveo di un corso o di  uno  specchio  d'acqua  prevedono  adeguati
accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli  ambienti
acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuita' idrologica  e
biologica. 
  2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI
esprime parere nei procedimenti di competenza della  Regione  per  il
rilascio di atti e provvedimenti,  comunque  denominati,  relativi  a
interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a: 
    a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge
regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella  Regione  Friuli
Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale); 
    b) valutazione d'impatto ambientale; 
    c) concessioni di derivazione d'acqua; 
    d) nulla-osta idraulico. 
  3. Nel fornire il parere di  cui  al  comma  2  l'ETPI  valuta  che
sussistano le condizioni per la conservazione o il  ripristino  della
funzionalita'   dell'ambiente    acquatico    e    delle    biocenosi
caratteristiche  della  tipologia  del  corso  o   specchio   d'acqua
interessato. 
  4. Il parere di cui al comma 2 puo' contenere: 
    a) prescrizioni per il mantenimento del deflusso necessario  alla
vita della fauna ittica e della continuita' idrologica e biologica; 
    b) prescrizioni per assicurare modalita'  di  compensazione  alla
riduzione di capacita'  portante  e  di  funzionalita'  dell'ambiente
acquatico e alla discontinuita' determinata dall'intervento; 
    c) prescrizioni per impedire  il  passaggio  della  fauna  ittica
attraverso le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua. 
    d) prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto  dell'intervento
sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici.