Art. 39 
 
                        Obblighi ittiogenici 
 
  1. I titolari delle concessioni di derivazione di  acque  pubbliche
superficiali  per  usi  industriali,  irrigui,  idroelettrici  e   di
piscicoltura,  rilasciate,  rinnovate  o  oggetto  di  variante  dopo
l'entrata in vigore della presente legge, contribuiscono  annualmente
alla copertura dei costi per  il  ripopolamento  ittico  delle  acque
interne. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 i titolari delle  concessioni
di derivazione  di  acque  pubbliche  versano  all'ETPI,  secondo  le
modalita' stabilite dall'Ente, a titolo  di  obbligo  ittiogenico  un
importo corrispondente al quattro per cento dell'importo  del  canone
della concessione.