Art. 4 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) acque: i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni; b) gestione delle risorse ittiche: l'insieme delle attivita', ivi compreso il prelievo a fini di pesca, che concorrono a determinare lo stato di conservazione della fauna ittica negli ambienti acquatici; c) pesca sportiva: l'attivita' dilettantistica o agonistica diretta alla cattura di fauna ittica a fini ricreativi o sportivi; d) pesca professionale: l'attivita' economica organizzata in forma di impresa, esercitata in forma esclusiva o prevalente e consistente: 1) nella cattura di fauna ittica a fini di commercializzazione; 2) nelle attivita' di pesca-turismo e itti-turismo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96); 3) nelle attivita' connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012, purche' non prevalenti rispetto a quelle di cui ai numeri 1 e 2 della presente lettera; e) fauna ittica, risorse ittiche o specie ittiche: l'insieme dei pesci e dei crostacei che vivono in stato di naturale liberta' nelle acque di cui all'articolo 3, comma 1; f) specie di particolare interesse: specie ittica che, per la presente legge, e' oggetto di una disciplina finalizzata a garantirne la conservazione o l'incremento in natura in quanto e' tutelata dalla normativa vigente o in quanto riveste interesse per gli ambienti acquatici o a fini di pesca sportiva o professionale; g) catturare: azioni mediante le quali uno o piu' esemplari di fauna ittica vengono presi con un attrezzo o con uno strumento di pesca, vengono manipolati o mantenuti vivi sul luogo di pesca; h) liberare o rilasciare: azione mediante la quale uno o piu' esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico; i) trattenere: azioni mediante le quali uno o piu' esemplari di fauna ittica vivi o morti, una volta catturati, vengono asportati in altro luogo o sono detenuti sul luogo di pesca senza essere tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico; j) no-kill: pratica di pesca che prevede l'obbligo del rilascio di tutti gli esemplari di fauna ittica catturati, a eccezione di quelli che e' obbligatorio trattenere; k) immissione: azioni svolte o autorizzate mediante le quali uno o piu' esemplari di fauna ittica, recuperati o allevati, vengono immessi vivi nell'ambiente acquatico; l) recupero: azioni mediante le quali uno o piu' esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono trattenuti al fine della loro salvaguardia per essere successivamente immessi anche in acque diverse; m) attrezzo di pesca: oggetto fabbricato o tipicamente strutturato per catturare la fauna ittica; n) attrezzi di pesca fissi e mobili: attrezzi di pesca che, per essere correttamente utilizzati, rispettivamente necessitano o non necessitano di essere appoggiati o ancorati a terra, a un'imbarcazione o ad altri oggetti; o) strumento di pesca: ogni mezzo diverso da un attrezzo di pesca che puo' essere impropriamente utilizzato per la cattura della fauna ittica quale, a titolo esemplificativo, l'uso delle mani, dell'elettricita' o di sostanze chimiche ed esplosive; p) impianti ittici regionali: gli impianti per la riproduzione e l'allevamento della fauna ittica di proprieta' della Regione o dell'Ente tutela patrimonio ittico o gestiti dall'Ente medesimo.