Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) acque: i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni; 
    b) gestione delle risorse ittiche: l'insieme delle attivita', ivi
compreso il prelievo a fini di pesca, che concorrono a determinare lo
stato di conservazione della fauna ittica negli ambienti acquatici; 
    c)  pesca  sportiva:  l'attivita'  dilettantistica  o  agonistica
diretta alla cattura di fauna ittica a fini ricreativi o sportivi; 
    d) pesca  professionale:  l'attivita'  economica  organizzata  in
forma di impresa,  esercitata  in  forma  esclusiva  o  prevalente  e
consistente: 
      1) nella cattura di fauna ittica a fini di commercializzazione; 
      2) nelle attivita'  di  pesca-turismo  e  itti-turismo  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
(Misure per il riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010,  n.
96); 
      3) nelle attivita' connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis,
del decreto legislativo 4/2012, purche'  non  prevalenti  rispetto  a
quelle di cui ai numeri 1 e 2 della presente lettera; 
    e) fauna ittica, risorse ittiche o specie ittiche: l'insieme  dei
pesci e dei crostacei che vivono in stato di naturale liberta'  nelle
acque di cui all'articolo 3, comma 1; 
    f) specie di particolare interesse: specie  ittica  che,  per  la
presente legge, e' oggetto di una disciplina finalizzata a garantirne
la conservazione o l'incremento in natura in quanto e' tutelata dalla
normativa vigente o in quanto  riveste  interesse  per  gli  ambienti
acquatici o a fini di pesca sportiva o professionale; 
    g) catturare: azioni mediante le quali uno o  piu'  esemplari  di
fauna ittica vengono presi con un attrezzo o  con  uno  strumento  di
pesca, vengono manipolati o mantenuti vivi sul luogo di pesca; 
    h) liberare o rilasciare: azione mediante la  quale  uno  o  piu'
esemplari   di   fauna   ittica,   una   volta   catturati,   vengono
tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico; 
    i) trattenere: azioni mediante le quali uno o piu'  esemplari  di
fauna ittica vivi o morti, una volta catturati, vengono asportati  in
altro  luogo  o  sono  detenuti  sul  luogo  di  pesca  senza  essere
tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico; 
    j) no-kill: pratica di pesca che prevede l'obbligo  del  rilascio
di tutti gli esemplari di fauna  ittica  catturati,  a  eccezione  di
quelli che e' obbligatorio trattenere; 
    k) immissione: azioni svolte o autorizzate mediante le quali  uno
o piu' esemplari di fauna  ittica,  recuperati  o  allevati,  vengono
immessi vivi nell'ambiente acquatico; 
    l) recupero: azioni mediante le quali uno  o  piu'  esemplari  di
fauna ittica, una volta catturati, vengono trattenuti al  fine  della
loro salvaguardia per essere successivamente immessi anche  in  acque
diverse; 
    m)  attrezzo  di  pesca:   oggetto   fabbricato   o   tipicamente
strutturato per catturare la fauna ittica; 
    n) attrezzi di pesca fissi e mobili: attrezzi di pesca  che,  per
essere correttamente utilizzati, rispettivamente  necessitano  o  non
necessitano  di   essere   appoggiati   o   ancorati   a   terra,   a
un'imbarcazione o ad altri oggetti; 
    o) strumento di pesca: ogni mezzo diverso da un attrezzo di pesca
che puo' essere impropriamente utilizzato per la cattura della  fauna
ittica  quale,  a   titolo   esemplificativo,   l'uso   delle   mani,
dell'elettricita' o di sostanze chimiche ed esplosive; 
    p) impianti ittici regionali: gli impianti per la riproduzione  e
l'allevamento della  fauna  ittica  di  proprieta'  della  Regione  o
dell'Ente tutela patrimonio ittico o gestiti dall'Ente medesimo.