Art. 40 
 
                 Recupero della fauna ittica in caso 
              di asciutte artificiali e lavori in alveo 
 
  1. Nel caso di esecuzione di asciutte  artificiali,  di  lavori  in
alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata,
il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino  il  percorso,
il soggetto esecutore ne da' comunicazione scritta  all'ETPI,  almeno
cinque  giorni  prima  dell'esecuzione,  salvo  termini  piu'   brevi
determinati da motivate ragioni di urgenza. 
  2. Nel caso in cui l'ETPI verifichi che, a seguito delle operazioni
di cui al comma 1, non sarebbero garantite le  condizioni  necessarie
alla  conservazione  della  fauna  ittica  in  relazione  al  periodo
dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con
provvedimento del Direttore generale dell'Ente: 
    a) viene prescritto il differimento delle operazioni  di  cui  al
comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia  della
fauna ittica; 
    b) viene prescritto il recupero della fauna ittica  a  opera  del
soggetto esecutore e la consegna al personale dell'Ente  individuando
le tempistiche e le modalita'; 
    c) viene imputato il pagamento a favore dell'ETPI dei  costi  per
la selezione e il trasporto della fauna ittica recuperata nelle acque
di  destinazione,  secondo  le  modalita'  e  nell'entita'   definite
dall'Ente medesimo. 
  3. Durante le attivita' di recupero della fauna ittica ai sensi del
comma 2,  lettera  b),  l'elettrostorditore  puo'  essere  utilizzato
esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui  all'articolo
31, comma 4.