Art. 41 
 
                     Recupero della fauna ittica 
                  in caso di situazioni eccezionali 
 
  1. Al manifestarsi di situazioni eccezionali tali da non garantire,
in uno o piu' corsi o specchi d'acqua, le condizioni necessarie  alla
salvaguardia della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al
contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento
del Direttore generale dell'ETPI e' disposto il recupero della  fauna
ittica,  anche  con  la  collaborazione   delle   organizzazioni   di
volontariato nell'ambito dell'esecuzione  delle  convenzioni  di  cui
all'articolo  17  e  degli  operatori   ittici   volontari   di   cui
all'articolo 18. 
  2. Durante le attivita' di recupero della fauna  ittica,  ai  sensi
del   comma   1,   l'elettrostorditore   puo'    essere    utilizzato
esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui  all'articolo
31, comma 4.