Art. 42 
 
        Attivita' di vigilanza e applicazione delle sanzioni 
 
  1.  La  vigilanza  per  l'accertamento   delle   violazioni   delle
disposizioni della presente  legge  e'  svolta  dal  Corpo  forestale
regionale e dalle guardie giurate volontarie addette  alla  vigilanza
ittica di cui all'articolo 31 del regio  decreto  1604/1931  e  dagli
altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria secondo le rispettive
competenze.