Art. 43 
 
      Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica 
 
  1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate  volontarie
addette alla vigilanza ittica e'  effettuato  con  provvedimento  del
Direttore generale di ETPI, previo superamento di  un  esame  per  il
rilascio dell'attestato di idoneita' secondo i criteri e le modalita'
previsti dal regolamento. 
  2.  Le  guardie  giurate  volontarie  nominate  dall'ETPI   vengono
selezionate, formate ed equipaggiate  dall'Ente  medesimo  secondo  i
criteri e le modalita' previsti dal regolamento. 
  3. Alle  guardie  giurate  volontarie  nominate  dall'ETPI  vengono
rimborsate solo le spese  effettivamente  sostenute  per  l'attivita'
prestata, nei limiti fissati dal regolamento. 
  4. Il  coordinamento  delle  guardie  giurate  volontarie  nominate
dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui  all'articolo  31  del  regio
decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla  base  dei  criteri
stabiliti dal regolamento. 
  5. L'ETPI  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco  delle
guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.