Art. 43 Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica 1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica e' effettuato con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo superamento di un esame per il rilascio dell'attestato di idoneita' secondo i criteri e le modalita' previsti dal regolamento. 2. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono selezionate, formate ed equipaggiate dall'Ente medesimo secondo i criteri e le modalita' previsti dal regolamento. 3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, nei limiti fissati dal regolamento. 4. Il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento. 5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.