Art. 44 Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva: a) da 60 euro a 240 euro in caso di: 1) violazione della disciplina prevista, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a), b), d) ed e); 2) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera d); 3) violazione delle modalita' per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1; 4) omessa annotazione delle catture sul documento per le registrazioni di cui all'articolo 27, comma 8, o mancato rispetto delle modalita' per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 27, comma 10, lettera b); 5) omessa esibizione dei documenti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9; 6) violazione delle modalita' di pesca e degli obblighi a carico degli organizzatori individuati nell'autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettere e) e f); b) da 100 euro a 420 euro in caso di: 1) utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed esercizio della pesca in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2; 2) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7, e dell'articolo 25, commi 3 e 4; 3) esercizio della pesca in assenza del versamento dei canoni di cui all'articolo 27, comma 1, o esercizio della pesca per un numero di giorni, per un periodo di tempo o in regimi di pesca non consentiti in base al canone infra-annuale che e' stato pagato in applicazione dell'articolo 27, comma 11, lettera b); c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di: 1) utilizzo di attrezzi di pesca non ammessi in alcuno dei regimi di pesca di cui all'articolo 23 e in caso di utilizzo di strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 0); 2) svolgimento di gare di pesca in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 32; d) da 30 euro a 120 euro in caso di esercizio della pesca da parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 27, comma 12. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresi' le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 20 euro a 81 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione: 1) delle quantita' massime del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c); 2) dei divieti di pesca previsti ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7; 3) delle disposizioni del regolamento che individuano le specie che e' consentito catturare durante le gare di pesca, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettera b); b) da 20 euro a 81 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c). 3. La sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare. 4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3, la sanzione e' raddoppiata. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numero 1), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' ridotta a meta' nei minimi e nei massimi nel caso di violazione commessa dai minori di anni diciotto.