Art. 44 
 
        Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano  le  seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva: 
    a) da 60 euro a 240 euro in caso di: 
      1) violazione della disciplina prevista, per ciascun regime  di
pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23,  comma  1,  lettere
a), b), d) ed e); 
      2) violazione dell'obbligo di trattenere le specie  individuate
dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera d); 
      3) violazione delle modalita'  per  la  liberazione  del  pesce
catturato individuate dal  regolamento  ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 1; 
      4) omessa  annotazione  delle  catture  sul  documento  per  le
registrazioni di cui all'articolo 27, comma  8,  o  mancato  rispetto
delle  modalita'  per  la  relativa  compilazione   individuate   dal
regolamento ai sensi dell'articolo 27, comma 10, lettera b); 
      5) omessa esibizione dei documenti per l'esercizio della  pesca
di cui all'articolo 27, comma 9; 
      6) violazione delle modalita'  di  pesca  e  degli  obblighi  a
carico degli organizzatori  individuati  nell'autorizzazione  per  lo
svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 32,  comma  7,
lettere e) e f); 
    b) da 100 euro a 420 euro in caso di: 
      1) utilizzo e collocazione di attrezzi di  pesca  ed  esercizio
della pesca in violazione dei divieti di cui all'articolo  25,  comma
2; 
      2) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi
dell'articolo 23, commi 5 e 7, e dell'articolo 25, commi 3 e 4; 
      3) esercizio della pesca in assenza del versamento  dei  canoni
di cui all'articolo 27, comma 1,  o  esercizio  della  pesca  per  un
numero di giorni, per un periodo di tempo o in regimi  di  pesca  non
consentiti in base al canone infra-annuale che  e'  stato  pagato  in
applicazione dell'articolo 27, comma 11, lettera b); 
    c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di: 
      1) utilizzo di attrezzi di pesca  non  ammessi  in  alcuno  dei
regimi di pesca di cui all'articolo 23  e  in  caso  di  utilizzo  di
strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 0); 
      2) svolgimento di gare di pesca in assenza  dell'autorizzazione
di cui all'articolo 32; 
    d) da 30 euro a 120 euro in caso  di  esercizio  della  pesca  da
parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo
27, comma 12. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresi'
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a) da 20 euro a 81 euro per ciascun  esemplare  di  fauna  ittica
trattenuto in violazione: 
      1) delle quantita' massime  del  numero  delle  catture  e  dei
limiti  di  taglia  previsti,  per  ciascun  regime  di  pesca,   dal
regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c); 
      2) dei divieti di pesca previsti  ai  sensi  dell'articolo  23,
commi 5 e 7; 
      3) delle disposizioni del regolamento che individuano le specie
che e' consentito catturare  durante  le  gare  di  pesca,  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 7, lettera b); 
    b) da 20 euro a 81 euro per ciascun  chilogrammo  o  frazione  di
chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione  dei  limiti  di
peso delle  catture  previsti,  per  ciascun  regime  di  pesca,  dal
regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c). 
  3. La sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono raddoppiate
nel caso in cui la specie di fauna  ittica  trattenuta  sia  compresa
nell'elenco di cui all'allegato B del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 357/1997 e nel  caso  in  cui,  dalla  violazione,  sia
derivata la morte dell'esemplare. 
  4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3,
la sanzione e' raddoppiata. 
  5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numero 1), si applica la
confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera  d),  l'entita'
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente  articolo
e' ridotta a meta' nei minimi e nei massimi nel  caso  di  violazione
commessa dai minori di anni diciotto.