Art. 45 
 
                     Sanzioni amministrative in 
                   materia di pesca professionale 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano  le  seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca professionale: 
    a) da 100 euro a 420 euro in caso di: 
      1) violazione dell'obbligo di trattenere le specie  individuate
dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera a); 
      2) violazione delle modalita'  per  la  liberazione  del  pesce
catturato individuate dal  regolamento  ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 1; 
      3) utilizzo e collocazione di attrezzi di  pesca  ed  esercizio
della pesca in violazione di quanto disposto dall'articolo 24,  comma
3, e in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2; 
      4) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi
dell'articolo 25, commi 3 e 4; 
      5) omessa  annotazione  delle  catture  sul  documento  di  cui
all'articolo 29, comma 4, o di mancato rispetto delle  modalita'  per
la  relativa  compilazione  individuate  dal  regolamento  ai   sensi
dell'articolo 29, comma 6, lettera b); 
      6) omessa esibizione dei documenti per l'esercizio della  pesca
di cui  all'articolo  29,  comma  5;  la  sanzione  e'  dimezzata  se
l'esibizione avviene entro cinque giorni dall'accertamento; 
    b) da 500 a 3.000 euro in caso di: 
      1) esercizio della pesca professionale mediante attrezzi aventi
caratteristiche diverse da quelle descritte dal regolamento ai  sensi
dell'articolo 24, comma 2; 
      2) esercizio della pesca professionale in assenza dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c), e comma 2; 
    c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di  esercizio  della  pesca
professionale: 
      1) in zone del territorio regionale o periodi dell'anno diversi
da quelli individuati dal  regolamento  ai  sensi  dell'articolo  24,
comma 1; 
      2)  mediante  attrezzi  diversi  da  quelli   individuati   dal
regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, o mediante  strumenti
di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o); 
      3) in violazione dei divieti di pesca previsti dal  regolamento
ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere d) ed e); 
      4) in assenza di licenza  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,
lettera b). 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresi'
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a) da 30 euro a 120 euro per ciascun esemplare  di  fauna  ittica
trattenuto in violazione delle quantita'  massime  del  numero  delle
catture e dei limiti di taglia  previsti  dal  regolamento  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 4, lettere b) e c); 
    b) da 30 euro a 120 euro per ciascun chilogrammo  o  frazione  di
chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione  dei  limiti  di
peso delle catture previsti dal regolamento  ai  sensi  dell'articolo
24, comma 4, lettera b). 
  3. La sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono raddoppiate
nel caso in cui la specie di fauna  ittica  trattenuta  sia  compresa
nell'elenco di cui all'allegato B del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata
la morte dell'esemplare. 
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettera  c),  numeri  1)  e  2),  e'
altresi' disposta la sospensione della licenza di pesca professionale
per tre mesi secondo le procedure  individuate  dal  regolamento.  In
caso di esercizio della pesca durante il periodo di  sospensione,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  di  cui  al  comma  1,
lettera c), numero 4), raddoppiata nell'importo. 
  5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e  3
la sanzione e' raddoppiata. 
  6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c),
numero 2), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di
pesca.