Art. 46 Altre sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1; b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1; c) da 100 euro a 420 euro in caso di: 1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera f); 2) violazione del divieto di trasferimento di esemplari ancora in vita di cui all'articolo 28, comma 5; 3) cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia in assenza o in difformita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1; d) da 500 euro a 2.100 euro in caso di: 1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettere c), d) ed e); 2) immissioni di fauna ittica realizzate in assenza o in difformita' dell'autorizzazione di cui agli articoli 33, 34 e 35; 3) realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione scritta; qualora dalle asciutte o dal lavori non derivi la moria di fauna ittica la sanzione e' ridotta della meta'; e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g). 2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione e' raddoppiata.