Art. 46 
 
                    Altre sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato si  applicano  le  seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione  privata  della
pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28,
comma 1; 
    b) da 500 euro a 3.000 euro in  caso  di  utilizzo  dell'acqua  a
scopo  di  piscicoltura  in  assenza   della   concessione   di   cui
all'articolo 30, comma 1; 
    c) da 100 euro a 420 euro in caso di: 
      1) gestione della pesca nei laghetti in  violazione  di  quanto
previsto dall'autorizzazione ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  2,
lettera f); 
      2) violazione del divieto di trasferimento di esemplari  ancora
in vita di cui all'articolo 28, comma 5; 
      3) cattura di fauna ittica a fini di studio o  salvaguardia  in
assenza o in difformita' dell'autorizzazione di cui all'articolo  31,
comma 1; 
    d) da 500 euro a 2.100 euro in caso di: 
      1) gestione della pesca nei laghetti in  violazione  di  quanto
previsto dall'autorizzazione ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  2,
lettere c), d) ed e); 
      2) immissioni di  fauna  ittica  realizzate  in  assenza  o  in
difformita' dell'autorizzazione di cui agli articoli 33, 34 e 35; 
      3) realizzazione di asciutte  artificiali  e  lavori  in  alveo
prima della data comunicata  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma  1,
oppure omettendo o ritardando la comunicazione scritta; qualora dalle
asciutte o dal lavori non derivi la moria di fauna ittica la sanzione
e' ridotta della meta'; 
    e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o  renda  inservibili  le
tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma  7,
lettera g). 
  2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma  1  la
sanzione e' raddoppiata.