Art. 48 
 
                      Regolamenti di attuazione 
 
  1. Con regolamento regionale sono disciplinate le seguenti  materie
in conformita' a quanto previsto dal piano di gestione ittica di  cui
all'articolo  19  e  previo  parere  del  Comitato  ittico  ai  sensi
dell'articolo 12: 
    a) individuazione  dei  bacini  di  gestione  e  dei  settori  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 21; 
    b) disciplina della pesca sportiva e professionale in  attuazione
di quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 29; 
    c) autorizzazione  per  la  gestione  della  pesca  sportiva  nei
laghetti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28; 
    d) concessione di acque pubbliche  a  scopo  di  piscicoltura  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 30; 
    e) autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o
salvaguardia  e  corso  per  l'utilizzo   dell'elettrostorditore   in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 31; 
    f)  gare  di  pesca  e  rilascio   dell'autorizzazione   per   lo
svolgimento  delle  medesime  in  attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 32; 
    g) realizzazione e autorizzazione delle immissioni in  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 36; 
    h)  riconoscimento,   selezione,   formazione,   equipaggiamento,
rimborso delle spese e coordinamento delle guardie giurate volontarie
addette alla  vigilanza  ittica  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 43; 
    i) procedure di sospensione della licenza di pesca  professionale
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4.