Art. 48 Regolamenti di attuazione 1. Con regolamento regionale sono disciplinate le seguenti materie in conformita' a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12: a) individuazione dei bacini di gestione e dei settori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21; b) disciplina della pesca sportiva e professionale in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 29; c) autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28; d) concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30; e) autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31; f) gare di pesca e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle medesime in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32; g) realizzazione e autorizzazione delle immissioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36; h) riconoscimento, selezione, formazione, equipaggiamento, rimborso delle spese e coordinamento delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43; i) procedure di sospensione della licenza di pesca professionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4.